Cassazione Civile, Ordinanza n. 27122/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva chiesto in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale aveva rigettato la domanda con decreto depositato il 4 febbraio 2021. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Corte non entra nel merito dei motivi, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso: nel giudizio introdotto in primo grado dopo il 10 giugno 2019 si applica l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, il quale richiede, a pena di inammissibilità, che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto la procura, pur recando data e autenticazione della firma, conteneva solo la formula "visto per autentica", ritenuta insufficiente a certificare espressamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si era costituito solo per la discussione orale, con modalità ritenuta irrituale e quindi inammissibile ai fini della partecipazione alla fase decisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la costituzione del Ministero perché avvenuta senza controricorso tempestivamente notificato e depositato, e comunque ha escluso la validità della procura speciale apposta al ricorso per cassazione, in quanto non recava una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Non ha provveduto sulle spese processuali per l'irrituale costituzione dell'intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, a pena di inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale e più rigoroso.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a neutralizzare il requisito speciale previsto per la protezione internazionale.
art. 3 Cost.
Evocato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, ma la questione è stata ritenuta infondata.
art. 10 Cost.
Evocato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, ma la questione è stata ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
Evocato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, ma la questione è stata ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
Evocato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, ma la questione è stata ritenuta infondata.
art. 117, primo comma, Cost.
Evocato in relazione alla compatibilità della norma con il diritto UE e convenzionale; la questione è stata dichiarata infondata.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali, senza esito caducatorio della norma interna.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali, senza esito caducatorio della norma interna.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali, ma la questione è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve recare in modo esplicito la certificazione del difensore circa la sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mera presenza, nella procura, della data di rilascio o dell'autenticazione della firma non equivale alla certificazione richiesta dalla norma speciale; tale certificazione non è surrogabile dal contenuto complessivo dell'atto.
- La formula generica di autentica della sottoscrizione non basta, se non consente di evincere chiaramente che il difensore abbia attestato la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede costituzione formale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale è inidoneo.
- La questione di legittimità costituzionale dell'onere di speciale certificazione della procura in materia di protezione internazionale è stata ritenuta infondata, in quanto la previsione è considerata espressione della discrezionalità legislativa processuale e presidio non sproporzionato dell'esigenza di certezza.
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