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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossi impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), contestando (1) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la valutazione delle dichiarazioni rese dal coindagato ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; sostiene di essersi limitato a sostituire un altro soggetto e di non essere consapevole della presenza della droga negli involucri, e che le dichiarazioni del coindagato non sarebbero avvalorate dalle indagini; (2) la violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, visto che la stessa relazione di p.g. definirebbe l'indagato "soggetto sconosciuto" smentendo un suo inserimento nel circuito del traffico.

La decisione

La Corte osserva che il ricorso è inammissibile. Richiama il limite del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari (controllo sulla adeguatezza e coerenza della motivazione, non riesame dei fatti). Ritiene la motivazione del Tribunale del riesame adeguata: le dichiarazioni del Lorenzi sono puntuali e coerenti con riscontri investigativi (precedenti spedizioni, sequestro presso l'abitazione del Lorenzi) e con il ritrovamento di euro 985 sulla persona del Rossi, somma compatibile con quanto indicato come corrispettivo; il Tribunale ha inoltre spiegato perché l'ipotesi difensiva della sostituzione non sia convincente. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione dato l'impegno del Rossi nel trasporto di rilevante quantitativo di droga e la sua disponibilità a operare in cambio di denaro. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73, commi 1-bis e 4

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte prende atto che l'ordinanza cautelare è motivata con riferimento a tale fattispecie per la consistente partita di droga e il concorso tra indagati.

  • D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Richiamato come norma collegata alle sanzioni/criteri applicativi relativi alle sostanze sequestrate; citato nel capo d'imputazione che giustifica la misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato: la Corte riconosce che tali dichiarazioni possono concorrere alla formazione del convincimento se risultano puntuali e corroborate da altri riscontri.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Riguarda il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure; la Cassazione limita il proprio controllo alla verifica dell'adeguatezza della motivazione del giudice di merito su tale requisito.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Attiene alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.); la Corte conferma che la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità o violazione di legge.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (esecuzione degli obblighi formali dopo la sentenza).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica solo se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e se la motivazione sia logicamente congrua; non può riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione probatoria.
  • Le dichiarazioni rese da un coimputato (ai sensi dell'art. 192 c.p.p.) possono costituire elemento probatorio rilevante se risultano puntuali e sono corroborate da riscontri esterni (sequestri, investigazioni, dati oggettivi).
  • Il ritrovamento di elementi concreti coerenti con le dichiarazioni (es. somme di denaro corrispondenti a quanto dichiarato) può avvalorare il quadro indiziario e legittimare la misura cautelare.
  • L'asserita sostituzione di persona o il ruolo 'occasionale' del difensamente imputato non esclude automaticamene la responsabilità: è necessario dimostrare, nel merito, incongruenze tali da configurare manifesta illogicità nella motivazione del giudice, altrimenti la Cassazione non interviene.
  • Le censure sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) devono dimostrare violazioni normative o manifesta illogicità nella motivazione; non è sufficiente una diversa valutazione dei rischi per ottenere l'annullamento in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare, conviene produrre documenti o elementi oggettivi che smentiscano la fondatezza o la coerenza dei riscontri utilizzati dal giudice di merito, poiché la mera ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.

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