Cassazione Civile, Ordinanza n. 33207/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo notificato da un agente della riscossione a seguito di una cartella di pagamento che la contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto. La CTR aveva respinto l’appello confermando che la documentazione prodotta dalla concessionaria provava la regolare notifica della cartella in data 25 febbraio 2015, a mani del medesimo destinatario, e che quindi le contestazioni relative alla cartella erano ormai precluse. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di rappresentanza processuale della società resistente per asserita illegittimità della costituzione con avvocato del libero foro e per asserita mancanza di potere in capo al soggetto che aveva conferito il mandato, denunciando anche omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione apparente. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per ultra/extra petizione, per errata valutazione dell’efficacia probatoria delle copie di relata e avviso di ricevimento, per omesso rilievo del disconoscimento delle copie ex artt. 2719 c.c. e 214 ss. c.p.c., nonché per omessa valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi circa la riferibilità del documento alla specifica cartella e il collegamento con il procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando, da un lato, che non vi era omessa pronuncia ma al più pronuncia implicita su eccezioni di rito e, dall’altro, che la società del gruppo Equitalia poteva legittimamente farsi assistere da avvocati del libero foro; ha inoltre rilevato che la specifica eccezione sul difetto di potere del soggetto che aveva conferito il mandato era formulata in modo generico e comunque non idoneamente censurata. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la doglianza fondata su affermazioni non incidenti sulla ratio decidendi e infondata la censura sulla prova documentale, affermando che il disconoscimento delle copie era generico e quindi privo di efficacia ai sensi dell’art. 2719 c.c.; ha inoltre ritenuto inammissibili le ulteriori censure perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, specie a fronte di doppia conforme di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo per sostenere il difetto di rappresentanza processuale, ma la Corte ha escluso l’illegittimità della costituzione della società della riscossione.
Invocato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse un vizio rilevante.
La Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non le eccezioni puramente processuali; qui vi era, al più, pronuncia implicita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente sulla ratio decidendi.
Usato come parametro dei vizi denunciati; la Corte ha distinto tra censure di legittimità ammissibili e richieste di rivalutazione del merito, che ha ritenuto inammissibili.
art. 111, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sulla rappresentanza della parte resistente nel processo tributario.
Richiamato per la riforma della disciplina processuale tributaria, in particolare in tema di costituzione in giudizio e difesa tecnica.
La Corte ha richiamato il testo novellato, evidenziando che l’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata.
La Corte ha affermato che, dopo la novella, gli agenti della riscossione non hanno obbligo di difesa tecnica ma possono comunque avvalersene.
Citato per escludere che, nel giudizio tributario, operi una diversa disciplina di difesa diretta delle concessionarie estranea al caso.
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611
La Corte ha escluso l’applicabilità del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato alle società del gruppo Equitalia.
art. 6 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611
Richiamato come conseguenza del patrocinio erariale, non applicabile alla resistente.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611
Richiamato per le notifiche presso l’Avvocatura dello Stato, disciplina non estesa alla società di riscossione.
Richiamato per la fede privilegiata delle attestazioni dell’agente postale o dell’ufficiale giudiziario limitatamente ai fatti avvenuti in loro presenza.
La Corte ha ribadito che il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale e specifico; un disconoscimento generico è inefficace.
Richiamato dal ricorrente nel disconoscimento della copia; la Corte ha ritenuto tale disconoscimento generico e quindi non idoneo.
Richiamato nel secondo motivo congiuntamente alle norme sul disconoscimento documentale.
Richiamato nel secondo motivo congiuntamente alle norme sul disconoscimento documentale.
Richiamato nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione.
Invocato in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la prova documentale della notifica fosse sufficiente e non validamente contrastata.
Richiamato per contestare l’efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche; la Corte ha escluso l’invalidità della prova per genericità del disconoscimento.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova documentale.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova documentale.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova documentale.
Richiamato nel secondo motivo, senza un autonomo rilievo nella ratio.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha negato che vi fosse un vizio di legittimità.
Richiamato per lamentare l’erronea valutazione delle prove; la Corte ha ricondotto la doglianza a una richiesta di riesame del merito.
Richiamato per contestare l’apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale documentale.
Richiamato nel secondo motivo per ultra/extra petizione, ma senza incidenza sulla decisione.
Richiamato nel secondo motivo per ultra/extra petizione in appello, senza accoglimento.
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sull’ultra/extra petizione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a mere eccezioni processuali o di rito; in tali casi può semmai dedursi una violazione di legge, se la soluzione implicita del giudice sia erronea e specificamente censurata.
- Le società del gruppo Equitalia, in quanto società di capitali privatistiche operanti nel servizio di riscossione, possono farsi assistere da avvocati del libero foro; non sono soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, salvo diverse previsioni tassative non rilevanti nel giudizio tributario.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica ex art. 2719 c.c. deve essere espresso, formale e specifico: una contestazione generica della genuinità del documento non è sufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla ritenuta prova documentale della notifica e il ricorso di legittimità mira a una nuova valutazione del materiale probatorio, la censura è inammissibile perché sollecita un riesame del merito non consentito in cassazione.
- Per contestare utilmente la notifica di una cartella o di un atto presupposto non basta attaccare affermazioni motivazionali marginali o ultronee: occorre aggredire la concreta ratio decidendi posta a base del rigetto.
- In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è ulteriormente limitato e non può tradursi in una terza lettura del fatto.
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