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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26183/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

È stata impugnata la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Bari il 13 ottobre 2025, con cui all'imputato è stata applicata la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso a Noicattaro il 13 ottobre 2025. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, vizio di motivazione e erronea qualificazione giuridica del fatto; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione alla confisca del denaro sequestrato, pari a euro 9.500, ritenuta illegittima dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché generico: nel patteggiamento la censura sulla qualificazione giuridica è deducibile in cassazione solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, mentre qui la doglianza mirava in realtà a contestare valutazioni di merito non consentite. Ha reputato anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo razionale la confisca della somma di euro 9.500, valorizzando la sproporzione rispetto al reddito dell'imputato e l'assenza di giustificazioni sulla provenienza del denaro. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di patteggiamento; la sentenza non ne discute il merito, ma ne prende atto come base dell'accordo sanzionatorio.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento, la ricorribilità per cassazione per erronea qualificazione del fatto è limitata ai casi in cui l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    La verifica della correttezza della qualificazione del fatto nel patteggiamento deve essere condotta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come base normativa della confisca della somma sequestrata, in relazione ai presupposti valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 quale fondamento della confisca della somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto alla capacità reddituale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione appaia manifestamente estranea rispetto alla contestazione; non sono consentite contestazioni che richiedano valutazioni di merito o apprezzamenti alternativi.
  • La verifica di legittimità sulla qualificazione del fatto nel patteggiamento deve fondarsi esclusivamente sul capo di imputazione, sulla motivazione sintetica della sentenza e sui motivi del ricorso, senza trasformarsi in un riesame del merito.
  • La confisca di somme di denaro può essere sorretta da una motivazione che valorizzi la sproporzione tra disponibilità finanziaria e reddito dichiarato, unitamente all'assenza di giustificazioni credibili sulla provenienza del denaro.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali non manifestamente illogiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure di prevenzione
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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