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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31137/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto destinatario di un atto di precetto ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la nullità e illegittimità del precetto sotto vari profili: indeterminatezza delle somme richieste, omessa indicazione dell’ufficio giudiziario competente, violazioni del codice deontologico forense, omessa preventiva comunicazione e notificazione del titolo esecutivo e del precetto, violazione dell’art. 479 c.p.c., intervenuto pagamento per compensazione e domanda di risarcimento danni per lite temeraria e abuso del processo. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione improcedibile. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi, violazione di legge e vizi relativi alla gestione dell’opposizione, ma la Corte rileva anzitutto gravi carenze dell’esposizione sommaria dei fatti e della localizzazione/riproduzione degli atti e documenti rilevanti; inoltre osserva, a titolo di completezza, che i motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitata a dichiarare improcedibile l’opposizione senza esaminarne il merito, e che parte delle doglianze avrebbe dovuto semmai essere proposta con appello, non con ricorso straordinario per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per insufficiente esposizione sommaria dei fatti, poiché il ricorso non ricostruiva adeguatamente né la vicenda sostanziale né quella processuale, omettendo anche la completa indicazione delle doglianze formulate in opposizione. Ha inoltre ravvisato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva trascritto o localizzato in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fondava le censure. In via ulteriore e solo argomentativa, la Corte ha rilevato che alcuni motivi sarebbero comunque infondati e che altri sarebbero inammissibili perché rivolti contro il merito di una decisione che si era limitata a dichiarare l’opposizione improcedibile, mentre per alcuni profili sarebbe stato necessario proporre appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; è stato anche dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro il precetto; alcune doglianze erano ricondotte a tale rimedio e, per taluni profili, la sentenza di merito non era direttamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato come base dell’opposizione agli atti esecutivi contro il precetto; la Corte osserva che il ricorso non coglie la ratio della declaratoria di improcedibilità e che le censure non sono formulate in modo autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce l’omessa o erronea valutazione di documenti deve produrli, indicarne esattamente la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione di anche uno solo di tali oneri determina inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito aveva correttamente attribuito all’opponente l’onere di produzione dell’atto di precetto oggetto di opposizione, almeno nel caso in cui risultasse provata la piena conoscenza dell’atto da parte dell’opponente.

  • art. 375 c.p.c.

    È citato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È citato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte osserva che, per alcuni profili qualificati come opposizione all’esecuzione, la sentenza di primo e unico grado non era impugnabile direttamente con ricorso straordinario per cassazione, ma con appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da rendere comprensibile la controversia e le censure senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare integralmente il duplice onere di produzione e di specifica indicazione/localizzazione del documento nel fascicolo, oltre a trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale.
  • Le censure in cassazione devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che discuta il merito di questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato o che presupponga un diverso contenuto della decisione.
  • Quando il giudice di merito dichiara improcedibile l’opposizione senza esaminare il merito, i motivi di ricorso che attaccano il merito delle singole contestazioni non sono idonei a scalfire la decisione.
  • Se una determinata doglianza contro la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposta con l’appello, non è ammissibile la sua veicolazione mediante ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se il provvedimento non ha natura direttamente ricorribile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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