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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32952/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare confermata dalla Corte d'appello, del tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla relazione personale con la vittima, nonché dei reati previsti dagli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, in relazione a un attentato realizzato mediante un ordigno esplosivo ai danni della persona offesa. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato si trovava sul luogo e al momento dell'esplosione, aveva effettuato sopralluoghi nei periodi precedenti, aveva acquisito e condiviso immagini della vittima e del suo veicolo, aveva intrattenuto contatti e scambiato messaggi con altri soggetti e aveva ricevuto dalla moglie della vittima l'incarico di rintracciarla e indurla a un confronto. La difesa ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., travisamento della prova, motivazione apparente o manifestamente illogica e violazione dell'art. 192 c.p.p., contestando la solidità del compendio indiziario, la valorizzazione della presenza dell'imputato nella zona non coperta dalle telecamere, l'omessa considerazione della possibilità di un terzo attentatore, l'incertezza sul meccanismo di azionamento dell'ordigno, il momento e il luogo del suo posizionamento, nonché il significato attribuito ai messaggi, alle immagini e allo spegnimento dei telefoni. Con il secondo ha dedotto l'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione, sostenendo che non fosse stato individuato il momento genetico del proposito omicidiario, né dimostrata la sua cristallizzazione e continuità. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 56 e 575 c.p., lamentando il mancato accertamento della condotta tipica, del nesso causale, dell'idoneità concreta e dell'univocità degli atti. Con il quarto ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato soltanto la gravità del fatto e l'intensità del dolo senza un'effettiva comparazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato quanto al primo motivo e ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi, rilevando anche che le questioni sulla premeditazione e sui requisiti del tentativo non erano state dedotte nei motivi di appello. Quanto alla prova indiziaria, la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse complessiva, coerente e fondata sulla convergenza di elementi quali la presenza dell'imputato sul luogo dell'esplosione, i sopralluoghi precedenti, l'acquisizione di immagini della vittima e del veicolo, i contatti e i messaggi cancellati, nonché il mandato ricevuto dalla moglie della vittima. Le prospettazioni alternative della difesa sono state considerate prive di concreta capacità di disarticolare il ragionamento probatorio. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente ricostruiti gli elementi della premeditazione, individuati nell'intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito e l'azione e nella persistente risoluzione criminosa, nonché la condotta idonea e univoca richiesta per il tentativo. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato sufficientemente motivato e non sindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale di merito non arbitraria né illogica. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo richiede atti idonei e univocamente diretti alla commissione del delitto; la sentenza di merito aveva descritto una condotta ritenuta puntualmente conforme a tali requisiti.

  • art. 575 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di omicidio, richiamata in relazione al tentato omicidio contestato.

  • art. 577, comma 1, n. 3, c.p.

    Aggravante contestata in relazione al rapporto tra autore e vittima, applicata dai giudici di merito.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La prova indiziaria deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente e globalmente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Parametro di ammissibilità delle censure relative alla violazione o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente di denunciare vizi della motivazione, inclusi travisamento della prova e manifesta illogicità, nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 619, comma 1, c.p.p.

    La Corte richiama la possibilità di rettificare la motivazione quando il ragionamento complessivo sia adeguato e conforme alle regole di giudizio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 1, 2 e 4 legge n. 895/1967

    Norme contestate in relazione alla realizzazione e all'impiego dell'ordigno esplosivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione della sentenza fondata su indizi comprende anche la verifica della sua idoneità a giustificare l'affermazione di responsabilità oltre il ragionevole dubbio, ma non consente una rivalutazione diretta dei singoli elementi istruttori o delle alternative ricostruttive prospettate dalla difesa.
  • Il vizio di motivazione non può essere dimostrato mediante una critica frammentaria dei singoli passaggi della sentenza: occorre individuare una reale disarticolazione di un punto decisivo o una frattura logica capace di compromettere l'intero percorso argomentativo.
  • La prova indiziaria deve essere valutata in modo globale e unitario. Gravità, precisione e concordanza sono requisiti interrelati: indizi singolarmente meno significativi possono concorrere alla prova quando convergano verso una ricostruzione univoca e non siano smentiti da dati antagonisti.
  • Il ricorso per cassazione fondato sul travisamento della prova deve individuare specificamente l'atto processuale, il dato fattuale incompatibile con la motivazione, la prova dell'effettiva esistenza e contenuto dell'atto e la sua decisività nell'alterare radicalmente la coerenza della decisione.
  • La prova indiziaria non deve necessariamente ricostruire ogni dettaglio delle modalità esecutive del reato, purché il raccordo logico tra i fatti secondari e il fatto principale conduca a un risultato conoscitivo certo in senso processuale.
  • La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'esecuzione, nonché la ferma e continuativa risoluzione di commettere il reato fino alla sua attuazione; tali elementi possono essere desunti dalla ricostruzione complessiva dell'antefatto, dei sopralluoghi, dei contatti e delle condotte preparatorie.
  • La configurabilità del tentativo può essere affermata quando la condotta complessivamente ricostruita evidenzi atti concretamente idonei e univocamente diretti alla realizzazione del delitto, anche se l'esatta individuazione di ogni dettaglio temporale o materiale dell'azione non è necessaria ai fini della responsabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da una motivazione complessiva, non arbitraria né illogica, fondata sugli elementi ritenuti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoOmicidioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaArmiProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativoOnere della prova

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