Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33010/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva annullato un avviso di addebito I.N.P.S. per contributi dovuti alla gestione separata relativi a redditi 2009, ritenendo il credito prescritto. Questione principale: determinazione del dies a quo della prescrizione (termine di pagamento ordinario 16/6/2010 versus differimento regolamentare fino al 6/7/2010) e possibile sospensione della prescrizione per occultamento doloso a motivo della mancata indicazione di compensi nel quadro RR della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo erronea la decorrenza della prescrizione fissata dalla Corte d'appello al 16/6/2010. Ha affermato che il D.P.C.M. citato ha prorogato il termine di versamento fino al 6/7/2010 senza maggiorazione, pertanto la prescrizione quinquennale decorre da tale data; l'atto interruttivo del 30/6/2015 è anteriore alla scadenza del 6/7/2015 e impedisce la prescrizione. Ha altresì confermato che la semplice omissione nella dichiarazione non integra automaticamente il requisito di occultamento doloso ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e statuizione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Art. 2935 richiamato quale norma sul termine prescrizionale generale; art. 2941 n.8 disciplina la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debitore e richiede prova del dolo, non integrata dalla sola omissione nella dichiarazione dei redditi.

  • Legge n. 335/1995

    Norme sulla gestione previdenziale utilizzate come riferimento per l'obbligo contributivo del professionista iscritto alla gestione separata.

  • D.L. n. 98/2011

    Richiamato nell'assetto normativo di riferimento per termini e versamenti fiscali e contributivi.

  • D.Lgs. n. 462/1997

    Norma citata tra i riferimenti normativi collegati alla disciplina dei versamenti e delle dichiarazioni fiscali.

  • D.Lgs. n. 241/1997

    art. 10, comma 1; art. 18 (richiamato per delega)

    Attribuisce base normativa ai provvedimenti regolamentari che possono differire termini di versamento; da qui deriva la legittimazione del D.P.C.M. a prorogare i termini.

  • D.P.C.M. (provvedimento attuativo)

    art. 1, comma 1 del D.P.C.M. relativo ai termini 2010 (D.P.C.M. 10/6/2010 e D.P.C.M. citato del 6/7/2010)

    Ha disposto il differimento del termine di versamento per taluni contribuenti fino al 6/7/2010 senza maggiorazione; la Corte ha riconosciuto carattere regolamentare al D.P.C.M. e ne ha tratto la decorrenza effettiva della prescrizione.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione dei contributi si prende a riferimento il termine effettivo di scadenza del versamento, comprensivo di eventuali proroghe stabilite da atti regolamentari (es. D.P.C.M.).
  • I D.P.C.M. emanati in attuazione di una disposizione legislativa hanno natura regolamentare e possono influire sulla decorrenza dei termini prescrizionali.
  • La mancata indicazione di proventi nella dichiarazione dei redditi non costituisce di per sé prova di occultamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c.; è necessaria la prova del dolo.
  • Il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti nella determinazione della decorrenza della prescrizione; può autonomamente valutare la normativa e i provvedimenti applicabili.
  • Un atto interruttivo della prescrizione è efficace se tempestivo rispetto alla decorrenza effettiva del termine prescrizionale calcolato sulla base delle proroghe valide.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.