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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32573/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro due soggetti indicati come fideiussori di una società poi fallita, per il pagamento di una somma di denaro. I destinatari del decreto opposero il monitorio sostenendo di non aver mai visto né sottoscritto il documento posto a base della pretesa e di aver tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della copia della fideiussione ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 214-215 c.p.c. Il tribunale accolse l’opposizione rilevando che la banca non aveva prodotto l’originale del contratto né chiesto efficacemente la verificazione, sicché il documento non era utilizzabile come prova. La corte d’appello confermò, richiamando l’indirizzo secondo cui, in caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, chi intende avvalersene deve produrre l’originale per poterne chiedere la verificazione ex art. 216 c.p.c.; altrimenti la copia non è utilizzabile come prova, pur potendosi eventualmente provare il contenuto con altri mezzi nei limiti di ammissibilità. La banca propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il disconoscimento delle firme era stato ritenuto valido nonostante formule asseritamente oscure e non circostanziate; con il secondo denunciò errori di percezione e omessa valutazione di documenti, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto utilizzare altri mezzi di prova, anche presuntivi, per accertare la conformità all’originale. Il resistente eccepì inoltre l’inammissibilità del ricorso per vizi della procura alle liti, eccezione rigettata dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sulla procura, ritenendola validamente conferita per il giudizio di cassazione e sottoscritta in epoca successiva alla sentenza impugnata; ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la certificazione della firma da parte del difensore integra una forma di autenticazione minore. Nel merito, ha dichiarato infondato il primo motivo perché, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata nei modi e nei tempi di legge, la parte che vuole utilizzarla deve produrre l’originale o spiegare perché non ne sia in possesso, essendo solo l’originale idoneo a fondare la verificazione e l’efficacia probatoria del documento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. e per formulazione non intellegibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla parte opponente per il disconoscimento della copia del documento informatico o riprodotto; la Corte valorizza però soprattutto la disciplina del disconoscimento di scrittura privata e la necessità dell'originale per la verificazione.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; se ritualmente effettuato, impedisce l'utilizzazione della copia come prova fino a verificazione o produzione dell'originale.

  • art. 216 c.p.c.

    la verificazione della scrittura privata presuppone la disponibilità dell'originale del documento da parte di chi intende avvalersene.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente lo invoca per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene corretta la decisione di merito che ha posto a carico della banca la produzione dell'originale dopo il disconoscimento.

  • art. 366 c.p.c.

    il secondo motivo è dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei requisiti di specificità e intelligibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate dalle parti in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 2703 c.c.

    la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la certificazione della firma da parte dell'avvocato sulla procura alle liti costituisce una autenticazione minore, non un'autenticazione in senso stretto.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ritenendone sussistenti i presupposti.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta solo in copia viene tempestivamente disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve produrre l'originale; in mancanza, la copia non è utilizzabile come prova ai fini della verificazione.
  • Il disconoscimento ritualmente formulato ex artt. 214 e 215 c.p.c. sposta sul soggetto che utilizza il documento l'onere di fornire l'originale o di spiegare la mancata disponibilità del medesimo.
  • La verificazione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c. presuppone la disponibilità del documento originale, non essendo sufficiente la sola copia fotostatica dopo il disconoscimento.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve rispettare specifici requisiti di chiarezza e autosufficienza: una censura formulata in modo oscuro o non specifico è inammissibile.
  • La certificazione della firma sulla procura alle liti da parte del difensore integra una forma di autenticazione funzionale alla validità della procura, purché la procura sia rilasciata dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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