Cassazione Penale, Sentenza n. 27649/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Cod. Strada, commi 2, lett. C e 2-sexies) relativa al fatto del 4 novembre 2016. Il ricorso presentato dal difensore d'ufficio (avv. Fabrizio Cravero) articolava tre motivi: (1) violazione di legge processuale per mancata notifica all'imputato dell'avviso del rinvio d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 (commi 13 e 14), deducendone la nullità; (2) vizio di motivazione relativo al decorso del tempo tra la condotta e la misurazione del tasso alcolemico, che avrebbe potuto alterare l'esito dell'accertamento; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente: ha qualificato l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio d'ufficio, in materia di discipline emergenziali Covid, come una nullità a regime intermedio non sanata perché tempestivamente eccepita dal difensore. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. È stato altresì rilevato che il reato non è estinto alla data odierna a causa delle sospensioni del termine di prescrizione. Gli altri motivi non sono stati decisi in quanto assorbiti dal primo.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; nella sentenza il fatto è stato originariamente contestato ai commi 2, lett. C e 2-sexies (ossia livelli di alcolemia più elevati con specifiche aggravazioni).
art. 83 D.L. 18/2020 (commi 13 e 14)
Previsione normativa emergenziale che ha disciplinato rinvii d'ufficio delle udienze durante la pandemia; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di nuovo calendario all'imputato integri una nullità a regime intermedio quando non sia devoluta tempestivamente dal difensore.
art. 1, comma 1, D.L. 8 marzo 2020
Disposizione che autorizzava rinvii d'ufficio delle udienze per ragioni connesse all'emergenza Covid-19; la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'applicazione di tali rinvii all'obbligo di corretta e tempestiva comunicazione agli interessati.
art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Regole processuali sulla deduzione delle nullità e sui termini per la loro eccezione; la Corte ha richiamato che la nullità a regime intermedio è sanabile se non eccepita nei termini indicati da tali norme, mentre, se tempestivamente eccepita, la nullità resta rilevante e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In materia di rinvii disposti per ragioni emergenziali (es. pandemie), l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di nuova udienza può costituire una nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente dal difensore oppure si considera sanata.
- Se la nullità processuale viene tempestivamente rilevata, il giudice di legittimità può annullare la sentenza di merito e disporre il rinvio per un nuovo giudizio; pertanto è cruciale sollevare subito le eccezioni procedurali ricevute dopo rinvii d'ufficio.
- Le questioni di merito (es. attendibilità della misurazione dell'alcolemia per il decorso del tempo) e la mancata concessione delle attenuanti generiche possono essere poi riesaminate in sede di nuovo giudizio: il ricorso per nullità può assorbire altri motivi e determinare il riesame complessivo.
- In procedimenti relativi a reati soggetti a sospensione della prescrizione per misure emergenziali, verificare sempre lo stato della prescrizione prima di escludere la riproposizione del reato in un nuovo giudizio.
- Per la difesa: documentare e eccepire immediatamente ogni violazione procedurale relativa alla notifica dei provvedimenti di rinvio e raccogliere prove sulla catena temporale degli accertamenti tecnici (es. tempo intercorrente tra guida e test) per contestarne l'attendibilità.
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