Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale, mancante della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non ha provveduto sulle spese per la mancata valida costituzione dell'Amministrazione; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva escluso i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il richiedente proponeva quindi ricorso per cassazione. In Cassazione, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la procura speciale per il giudizio di legittimità era stata rilasciata in foglio separato ma era priva della necessaria certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La questione dell'interpretazione di tale requisito era stata già oggetto di giurisprudenza di legittimità e di scrutinio costituzionale, ma nel caso concreto la mancanza della certificazione della data rendeva il ricorso inammissibile. L'Amministrazione si era costituita tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso, sicché non vi è stata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data.
il rilievo officioso delle cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso non richiede il previo contraddittorio con le parti quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale e più rigoroso.
richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dal regime speciale della protezione internazionale.
indicato come norma che regola l'adunanza camerale non partecipata.
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Il requisito di specialità della procura ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 si aggiunge alle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c. e impone una verifica formale rigorosa, non sanabile con una mera allegazione della procura.
- Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio senza instaurare contraddittorio preventivo quando attengano a profili processuali che la parte diligente deve tenere presenti.
- L'atto dell'Amministrazione che non contenga una compiuta esposizione dei motivi di diritto non vale come controricorso e non determina, di per sé, una statuizione sulle spese se la costituzione è inidonea o tardiva.
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