Sentenza del 26/04/2017 n. 1522 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposta unica sui giochi e sulle scommesse - Presupposto oggettivo - Raccolta della scommessa nel territorio nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008. SB ha contestato, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso originario per tardività, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio sulla questione e che la prova della notifica fosse nella disponibilità dell'Agenzia. T.M. ha inoltre contestato la carenza di motivazione dell'avviso, l'assenza di territorialità dell'imposta poiché il bookmaker era estero, la propria carenza di soggettività passiva, la violazione del contraddittorio preventivo, l'applicazione retroattiva della legge n. 220/2010, nonché presunti contrasti con il diritto dell'Unione europea e con la Costituzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli. Ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il ricorso originario di SB, ponendo a suo carico l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione. Nel merito ha affermato che il presupposto dell'imposta è la raccolta delle scommesse in Italia, non la sede estera del bookmaker: il CTD conclude o consente il contratto di scommessa sul territorio nazionale e opera per conto del soggetto estero. Il CTD è quindi soggetto passivo dell'imposta e il bookmaker estero è obbligato solidalmente. È stata ritenuta adeguata la motivazione dell'avviso, basata anche su una determinazione presuntiva della raccolta mediante la media provinciale, a fronte della mancata risposta al questionario. Sono state respinte anche le censure sul contraddittorio, sulla retroattività della legge, sulla doppia imposizione, sulla discriminazione e sull'incostituzionalità. Gli appellanti sono stati condannati in solido a pagare all'Agenzia le spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1998, artt. 1 e 3
L'imposta unica si applica alla raccolta dei concorsi pronostici e delle scommesse; soggetto passivo è chi gestisce l'attività, anche per conto di terzi o di soggetti esteri.
Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettere a) e b)
L'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco ... avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione ...; soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce ... per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998. L'imposta è dovuta anche senza concessione efficace e riguarda anche chi gestisce la raccolta per conto di operatori esteri; in tal caso il soggetto per conto del quale l'attività è svolta risponde solidalmente.
D.L. n. 98/2011, art. 24, comma 10, convertito nella legge n. 111/2011
Consente, in determinate condizioni, la determinazione presuntiva della raccolta sulla base della media provinciale, utilizzata nella causa per quantificare l'imposta in assenza di dati forniti dal contribuente.
D.Lgs. n. 549/1992, art. 18
La tempestività del ricorso tributario è soggetta a un termine cogente; spetta al ricorrente provare che l'impugnazione sia stata presentata nei termini, pena l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, artt. 101, comma 2, 115 e 210
Il richiamo al contraddittorio e ai poteri istruttori non esonera il ricorrente dall'onere di provare la tempestività dell'impugnazione. L'ordine di esibizione non può supplire a una carenza probatoria imputabile alla parte, soprattutto se richiesto tardivamente in appello.
Codice civile, art. 1720, comma 2
Nel rapporto di mandato, il mandatario può ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del mandante; la sentenza lo richiama per ritenere possibile la traslazione del costo dell'imposta dal CTD al bookmaker estero.
Massime di principio
- Per l'imposta unica sulle scommesse conta principalmente il luogo in cui la raccolta viene effettuata e il contratto di scommessa viene concluso, non la sede estera del bookmaker né il luogo in cui la giocata viene elaborata telematicamente.
- Un CTD italiano che accetta le giocate, incassa le somme, rilascia le ricevute e partecipa alla gestione dell'attività può essere considerato soggetto passivo dell'imposta, anche se opera per conto di un bookmaker estero.
- Quando l'attività è svolta per conto di un soggetto terzo o estero, il gestore locale e il bookmaker possono essere tenuti solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
- La mancanza di una concessione o autorizzazione valida non elimina, ai fini tributari, l'obbligo di pagare l'imposta sulla raccolta effettivamente realizzata.
- Il contribuente che impugna un atto tributario deve provare autonomamente la tempestività del ricorso, conservando e producendo documenti idonei a dimostrare la data di notifica e quella di deposito o spedizione.
- Un avviso di accertamento è normalmente sufficientemente motivato se indica periodo d'imposta, tributo, attività contestata, metodo di calcolo, dati utilizzati e criteri per interessi e sanzioni, consentendo una difesa concreta.
- Se il contribuente non fornisce i dati richiesti dall'Amministrazione, la base imponibile può essere determinata mediante criteri presuntivi previsti dalla legge; è quindi importante rispondere tempestivamente ai questionari e documentare la raccolta effettiva.
- La contestazione di doppia imposizione o di incompatibilità con il diritto dell'Unione richiede la prova concreta che la stessa base imponibile sia stata effettivamente tassata anche in un altro Stato.
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