Sentenza del 26/04/2017 n. 10239 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - competenze e poteri degli uffici -dichiarazione annuale - Concessione agevolazione fiscale- Obblighi dichiarativi - Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sostenendo che la società fosse decaduta dal credito d'imposta per la ricerca scientifica previsto dalla Legge n. 449 del 1997. Il credito era stato utilizzato in compensazione, ma non era stato indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio era stato concesso. Secondo l'Agenzia, la mancata indicazione costituiva una causa espressa di decadenza ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 275 del 1998 e non poteva essere considerata un semplice errore materiale emendabile in sede contenziosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di concessione del beneficio comporta la decadenza dal diritto di utilizzarlo, anche in compensazione. Il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale non può superare una decadenza specificamente prevista dalla disciplina dell'agevolazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale di Perugia in diversa composizione.
Norme richiamate
Legge n. 449 del 1997, art. 5
Credito d'imposta per le attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese.
La norma istituisce il credito d'imposta per incentivare nuove assunzioni di ricercatori e contratti di ricerca con università, enti e fondazioni.
Legge n. 449 del 1997, art. 4, comma 6
Prevede che con decreto ministeriale siano stabilite specifiche cause di decadenza dal credito.
La legge demanda alla disciplina regolamentare l'individuazione degli adempimenti la cui omissione comporta la perdita del beneficio.
D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6, comma 1
Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.
L'indicazione del credito nella dichiarazione dell'anno di concessione è un adempimento obbligatorio e la sua omissione determina direttamente la decadenza.
D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6, commi 2 e 3
Il credito può essere utilizzato per il pagamento e anche in compensazione; non è rimborsabile, ma l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi successivi.
Il credito è destinato esclusivamente alla compensazione o all'utilizzo in diminuzione dei debiti tributari e non dà luogo a un autonomo rimborso.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e seguenti
Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tributari.
La compensazione è una modalità di utilizzo del credito, ma può essere esercitata solo se sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla disciplina agevolativa.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15063 del 2002
Il principio di emendabilità della dichiarazione non supera le decadenze previste dalla legge.
La dichiarazione può essere corretta per errori fiscali, ma l'emendabilità non consente di recuperare un beneficio quando sia maturata una decadenza specifica.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un'agevolazione fiscale alla sua indicazione nella dichiarazione relativa a uno specifico periodo d'imposta e prevede espressamente la decadenza, l'omissione dell'indicazione normalmente comporta la perdita del beneficio.
- Il principio generale secondo cui la dichiarazione fiscale può essere emendata non consente, di regola, di sanare tardivamente un adempimento dichiarativo previsto come condizione essenziale per ottenere un'agevolazione.
- La distinzione tra errore materiale e omissione rileva solo se la disciplina non prevede una specifica decadenza: quando la decadenza è espressamente stabilita, la mancata compilazione del quadro o del campo richiesto non è trattata come una mera irregolarità.
- Gli obblighi dichiarativi relativi ai crediti d'imposta possono avere una funzione di controllo e monitoraggio per l'amministrazione finanziaria; pertanto devono essere adempiuti nel periodo d'imposta indicato dalla legge o dal decreto attuativo.
- Prima di utilizzare un credito in compensazione è necessario verificare non solo la sua sostanziale spettanza, ma anche il rispetto di tutti gli adempimenti formali e temporali previsti dalla disciplina dell'agevolazione.
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