Sentenza del 26/04/2017 n. 10255 - Corte di Cassazione
Accertamento sintetico - Maggiore reddito determinato sinteticamente mediante i fattori-indice di capacità contributiva - Sufficienza - Prova contraria a carico del contribuente - Obbligo Organo giudicante di considerare le argomentazioni del contribuente e la situazione del suo nucleo familiare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 1998, un reddito imponibile di Lire 170.456.000 rispetto ai Lire 29.717.000 dichiarati, valorizzando incrementi patrimoniali derivanti da acquisti immobiliari, il possesso di un motociclo e una polizza assicurativa. Il contribuente sosteneva che le spese fossero state finanziate da proventi immobiliari già tassati, restituzioni di finanziamenti, disinvestimenti finanziari e immobiliari e disponibilità economiche derivanti dal nucleo familiare dei genitori. Contestava inoltre la rilevanza della polizza vita e la sua riferibilità temporale all'anno accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa o apparente motivazione sulle prove fornite dal contribuente, sulla disponibilità delle risorse economiche del nucleo familiare e sulla natura della polizza assicurativa. Ha precisato che il redditometro esonera l'Amministrazione dal provare ulteriormente l'esistenza degli elementi-indice, ma impone al giudice di esaminare concretamente la prova contraria offerta dal contribuente e di spiegare perché eventualmente non la ritenga sufficiente. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Sono stati rigettati alcuni motivi, dichiarato inammissibile il settimo e assorbiti il decimo e il dodicesimo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
La determinazione sintetica del reddito può fondarsi su elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.
Nel regime applicabile ratione temporis, la presenza di elementi-indice o di incrementi patrimoniali consente all'Amministrazione di presumere un determinato reddito senza necessità di ulteriori prove sull'effettiva provenienza delle somme. Il contribuente può fornire prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste o è inferiore, anche indicando specifiche disponibilità non imponibili o già tassate.
D.M. 10 settembre 1992
La tabella allegata individua gli elementi e i coefficienti rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico.
Gli elementi utilizzabili nel redditometro devono rientrare tra quelli previsti dalla disciplina applicabile all'anno accertato. La polizza avente natura di assicurazione sulla vita, secondo quanto dedotto nel giudizio, era esclusa dagli indici presuntivi e il giudice avrebbe dovuto motivare espressamente sulla relativa irrilevanza o rilevanza.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La mancata valutazione di specifiche allegazioni e documenti decisivi, quali le fonti delle provviste finanziarie e la situazione del nucleo familiare, può integrare un vizio della sentenza.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Corte ha distinto l'omessa pronuncia dalla motivazione apparente: quando il giudice affronta formalmente la questione ma la liquida con affermazioni apodittiche, il vizio riguarda la motivazione e non necessariamente la violazione dell'articolo 112 c.p.c.
Articoli 24 e 111 della Costituzione
Le garanzie del diritto di difesa e del giusto processo richiedono che le deduzioni e le prove rilevanti della parte siano effettivamente esaminate e valutate con una motivazione comprensibile.
Massime di principio
- Nel redditometro, l'Amministrazione deve provare l'esistenza degli elementi-indice previsti dalla legge, mentre il contribuente deve dimostrare concretamente che le spese sono state finanziate da redditi già tassati, esenti, soggetti a ritenuta o da altre disponibilità patrimoniali.
- La prova contraria non può essere respinta con formule generiche: il giudice deve esaminare analiticamente le singole fonti finanziarie indicate, la relativa documentazione e la loro coerenza temporale e quantitativa con le spese contestate.
- La situazione economica del nucleo familiare può essere rilevante se il contribuente dimostra, con elementi concreti, la disponibilità effettiva delle risorse familiari utilizzate per sostenere le spese.
- Gli elementi utilizzati per il calcolo sintetico devono essere previsti dalla disciplina vigente nell'anno d'imposta accertato; spese o contratti successivi non possono essere automaticamente riferiti a periodi precedenti.
- Una sentenza tributaria è viziata quando respinge l'appello con motivazioni meramente assertive, senza spiegare perché le prove offerte dal contribuente non siano idonee a superare la presunzione redditometrica.
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