Sentenza del 26/04/2017 n. 10257 - Corte di Cassazione
Accertamento sintetico - Maggiore reddito determinato sinteticamente mediante i fattori-indice di capacità contributiva - Sufficienza - Prova contraria a carico del contribuente - Obbligo Organo giudicante di considerare le argomentazioni del contribuente e la situazione del suo nucleo familiare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 1998, un reddito imponibile di Lire 126.493.750 rispetto ai soli Lire 7.255.000 dichiarati, valorizzando soprattutto incrementi patrimoniali derivanti da acquisti immobiliari, al netto di un mutuo e dei proventi di precedenti cessioni immobiliari, nonché la titolarità di una polizza assicurativa. Il contribuente sosteneva che le spese fossero giustificate da redditi regolarmente tassati, canoni di locazione, redditi da lavoro dipendente, restituzioni di finanziamenti, disinvestimenti finanziari e immobiliari e disponibilità economiche provenienti dal nucleo familiare. Contestava inoltre la rilevanza della polizza vita, stipulata nel 2000, rispetto all'anno d'imposta 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa o apparente motivazione sulle prove offerte dal contribuente, sulla disponibilità delle risorse del nucleo familiare e sulla natura e data della polizza assicurativa. Ha ribadito che il redditometro dispensa l'Amministrazione dalla prova ulteriore dell'esistenza degli elementi-indice, ma impone al giudice di esaminare concretamente la prova contraria fornita dal contribuente e di spiegare perché eventualmente non la ritenga sufficiente. Sono stati rigettati alcuni motivi, dichiarato inammissibile quello sulla rilevanza della polizza in quanto estraneo alla motivazione effettiva della sentenza e dichiarati assorbiti altri motivi. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
La determinazione sintetica del reddito può fondarsi sugli elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.
L'accertamento sintetico fondato su elementi-indice, come incrementi patrimoniali e determinate spese, costituisce una presunzione a favore dell'Amministrazione. Il contribuente deve fornire la prova contraria della provenienza delle somme da redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque da disponibilità idonee a giustificare le spese.
D.M. 10 settembre 1992, art. 1 e Tabella allegata
La tabella individua gli elementi e beni rilevanti ai fini della capacità contributiva.
Gli elementi utilizzabili nel redditometro devono rientrare tra quelli previsti dalla disciplina applicabile all'anno d'imposta considerato. La sentenza richiama in particolare l'esclusione della polizza di assicurazione sulla vita prevista dal punto 9 della tabella allora vigente.
D.M. 10 settembre 1992, art. 3
La rilevanza temporale della spesa o dell'elemento patrimoniale deve essere verificata con riferimento all'anno d'imposta accertato; una polizza stipulata nel 2000 non può essere automaticamente utilizzata per giustificare un accertamento relativo al 1998.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza è censurabile quando omette o motiva in modo insufficiente o apparente su fatti controversi e decisivi, come le specifiche fonti finanziarie indicate dal contribuente.
La decisione deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al giudice. La Corte distingue però l'omessa pronuncia dalla motivazione apparente: se il giudice affronta il punto ma senza argomentazione effettiva, il vizio è di motivazione e non necessariamente di omessa pronuncia.
Artt. 24 e 111 Cost.
Il diritto di difesa e l'obbligo di motivazione impongono al giudice di confrontarsi con le contestazioni specifiche e con la documentazione prodotta, evitando formule generiche o meramente tautologiche.
Massime di principio
- Nel redditometro, la prova iniziale dell'Amministrazione può limitarsi alla dimostrazione degli elementi-indice e delle spese o incrementi patrimoniali; non è normalmente necessaria un'ulteriore prova analitica della provenienza reddituale.
- Il contribuente deve dimostrare in modo documentato che il reddito presunto non esiste o è inferiore, indicando somme, date, fonti e collegamento concreto tra le disponibilità e le spese contestate.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente ogni principale fonte finanziaria dedotta, inclusi redditi già tassati, mutui, disinvestimenti, restituzioni di finanziamenti e disponibilità familiari; una motivazione basata su formule generiche è illegittima.
- Le risorse dei familiari possono essere rilevanti solo se il contribuente dimostra concretamente la loro effettiva disponibilità o il loro impiego per sostenere le spese, non per il solo fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare.
- Gli elementi utilizzati per l'accertamento devono essere previsti dalla normativa applicabile all'anno d'imposta e temporalmente riferibili a tale periodo; spese o contratti successivi non possono essere imputati automaticamente ad anni precedenti.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia, valutando adeguatamente le prove e motivando la decisione.
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