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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35910/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione ex art.192, comma 2, c.p.p. e art.27 Cost., denunciando valutazione arbitraria della prova indiziaria e rilievo probatorio illegittimo al silenzio dell'imputata; 2) violazione ed errata applicazione degli artt.157 e 161 c.p. anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.83, comma 9, D.L. n.18/2020; 3) violazione dell'art.131-bis c.p. e grave errore di valutazione per attribuzione di rilevanza a fatti non riportati nell'imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma ha constatato che il reato (art.660 c.p.) è estinto per prescrizione, tenendo conto delle sospensioni del decorso prescrizionale indicate nel provvedimento (fra cui sospensioni per legittimo impedimento dell'imputata e del difensore e per l'applicazione dell'art.83 D.L. n.137/2020). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il reato è estinto per prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato; non essendo tale condizione soddisfatta, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma del reato contestato; la condanna per tale reato è stata dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione delle prove indiziarie e la motivazione; la Corte non ha riformato la sentenza sul merito ma ha deciso per la prescrizione, senza ritenere che sussistessero gli elementi incontrovertibili richiesti per un proscioglimento nel merito.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione al presunto rilievo probatorio del silenzio dell'imputata; la Corte non ha invece risolto la questione sul merito, essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Citate dalla difesa per errata applicazione; la Corte non è entrata nel merito della applicazione di tali norme in conseguenza della dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 83 D.L. n. 137/2020 (richiamato) e art.83, comma 9, D.L. n.18/2020 (menzionato)

    Le sospensioni legate a tali disposizioni sono state computate nel calcolo del termine prescrizionale e hanno inciso sulla conclusione che il reato è estinto per prescrizione; la difesa aveva altresì menzionato profili relativi alla dichiarazione di incostituzionalità della norma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma rilevante per la valutazione della pena e della personalizzazione; la Corte non ha ritenuto di decidere sui profili di merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nella parte in cui stabilisce che per pronunciare l'assoluzione nel merito quando il reato è estinto per prescrizione occorre che dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato; se ciò non sussiste, la decisione va adottata annullando la sentenza per prescrizione senza pronuncia di proscioglimento di merito.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio anche se il ricorso non è manifestamente infondato; l'accertamento sul merito non è necessario quando la prescrizione estingue il reato.
  • L'assoluzione nel merito, in presenza di estinzione per prescrizione, è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile e immediato l'estraneità dell'imputato; mera insufficienza o contraddittorietà della prova non bastano.
  • Le sospensioni del decorso prescrizionale (per legittimo impedimento, per misure legislative come le sospensioni legate a D.L. in tempo di pandemia, ecc.) devono essere computate nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato.
  • Le censure sulla valutazione delle prove (es. presunta valutazione arbitraria di indizi o rilievo del silenzio) devono essere affrontate tempestivamente e con argomentazioni tali da superare il requisito dell'incontrovertibilità richiesto se si chiede un proscioglimento sostanziale in presenza di prescrizione.
  • In Cassazione, se si punta alla riforma nel merito occorre dimostrare errori di diritto evidenti e rilevanti; quando sussistono questioni di estinzione per prescrizione, la decisione può essere presa su tale sola base senza entrare nel merito delle altre doglianze.
  • Quando ci sono dubbi sull'effetto di norme emergenziali (es. sospensioni legislative), valutare con attenzione la giurisprudenza e le pronunce di incidentalità costituzionale che possono influire sul decorso prescrizionale.

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