Cassazione Penale, Sentenza n. 35910/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione ex art.192, comma 2, c.p.p. e art.27 Cost., denunciando valutazione arbitraria della prova indiziaria e rilievo probatorio illegittimo al silenzio dell'imputata; 2) violazione ed errata applicazione degli artt.157 e 161 c.p. anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.83, comma 9, D.L. n.18/2020; 3) violazione dell'art.131-bis c.p. e grave errore di valutazione per attribuzione di rilevanza a fatti non riportati nell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma ha constatato che il reato (art.660 c.p.) è estinto per prescrizione, tenendo conto delle sospensioni del decorso prescrizionale indicate nel provvedimento (fra cui sospensioni per legittimo impedimento dell'imputata e del difensore e per l'applicazione dell'art.83 D.L. n.137/2020). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il reato è estinto per prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato; non essendo tale condizione soddisfatta, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma del reato contestato; la condanna per tale reato è stata dichiarata estinta per prescrizione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione delle prove indiziarie e la motivazione; la Corte non ha riformato la sentenza sul merito ma ha deciso per la prescrizione, senza ritenere che sussistessero gli elementi incontrovertibili richiesti per un proscioglimento nel merito.
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione al presunto rilievo probatorio del silenzio dell'imputata; la Corte non ha invece risolto la questione sul merito, essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione.
Citate dalla difesa per errata applicazione; la Corte non è entrata nel merito della applicazione di tali norme in conseguenza della dichiarazione di estinzione per prescrizione.
art. 83 D.L. n. 137/2020 (richiamato) e art.83, comma 9, D.L. n.18/2020 (menzionato)
Le sospensioni legate a tali disposizioni sono state computate nel calcolo del termine prescrizionale e hanno inciso sulla conclusione che il reato è estinto per prescrizione; la difesa aveva altresì menzionato profili relativi alla dichiarazione di incostituzionalità della norma.
Richiamato dalla difesa come norma rilevante per la valutazione della pena e della personalizzazione; la Corte non ha ritenuto di decidere sui profili di merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.
Interpretato dalla Corte nella parte in cui stabilisce che per pronunciare l'assoluzione nel merito quando il reato è estinto per prescrizione occorre che dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato; se ciò non sussiste, la decisione va adottata annullando la sentenza per prescrizione senza pronuncia di proscioglimento di merito.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio anche se il ricorso non è manifestamente infondato; l'accertamento sul merito non è necessario quando la prescrizione estingue il reato.
- L'assoluzione nel merito, in presenza di estinzione per prescrizione, è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile e immediato l'estraneità dell'imputato; mera insufficienza o contraddittorietà della prova non bastano.
- Le sospensioni del decorso prescrizionale (per legittimo impedimento, per misure legislative come le sospensioni legate a D.L. in tempo di pandemia, ecc.) devono essere computate nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato.
- Le censure sulla valutazione delle prove (es. presunta valutazione arbitraria di indizi o rilievo del silenzio) devono essere affrontate tempestivamente e con argomentazioni tali da superare il requisito dell'incontrovertibilità richiesto se si chiede un proscioglimento sostanziale in presenza di prescrizione.
- In Cassazione, se si punta alla riforma nel merito occorre dimostrare errori di diritto evidenti e rilevanti; quando sussistono questioni di estinzione per prescrizione, la decisione può essere presa su tale sola base senza entrare nel merito delle altre doglianze.
- Quando ci sono dubbi sull'effetto di norme emergenziali (es. sospensioni legislative), valutare con attenzione la giurisprudenza e le pronunce di incidentalità costituzionale che possono influire sul decorso prescrizionale.
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