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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella esattoriale relativa alla TARSU dovuta per gli anni d'imposta dal 2006 al 2009. In appello la controversia era già stata definita con accoglimento parziale dell'appello principale del Comune e rigetto dell'incidentale della contribuente. In sede di legittimità la ricorrente ha depositato memoria documentando un accordo conciliativo intervenuto con il Comune di Bari e ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; la rinuncia è stata accettata dalle controparti costituite. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e della sopravvenuta definizione della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di conciliazione sulla pretesa tributaria, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e della disciplina del processo tributario. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le forme prescritte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Nel processo tributario la definizione della controversia per conciliazione comporta l'estinzione del giudizio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 34, comma 5

    qualora «la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta»

    La cessazione della materia del contendere è codificata nel processo tributario quando la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio; la misura ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma introduttiva del comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione conciliativa della pretesa fiscale e la conseguente rinuncia al ricorso per cassazione determinano l'estinzione del giudizio, non essendo necessario che la rinuncia sia accettata per la sua efficacia, purché siano rispettate le forme di comunicazione o notifica previste.
  • La cessazione della materia del contendere è istituto espressamente operante nel processo tributario e produce l'effetto processuale dell'estinzione del giudizio quando la pretesa del contribuente sia stata integralmente soddisfatta o comunque definita per accordo.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni è dovuto solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e non può essere esteso in via interpretativa a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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