Cassazione Civile, Ordinanza n. 25336/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un comune, addetto alla polizia municipale e organizzato in turni, aveva chiesto il risarcimento del danno e il pagamento di ulteriori somme sostenendo di avere prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale senza fruire del riposo compensativo e di avere subito un danno da usura psicofisica. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione del comune, aveva riformato la decisione ritenendo che, per il personale turnista degli enti locali, la disciplina dell'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000 compensi integralmente il disagio dell'articolazione dell'orario e che l'art. 24 operi solo in caso di prestazione eccedente rispetto al normale turno, in via eccezionale o occasionale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 22 e 24 CCNL, 115 e 2697 c.p.c. per la ritenuta non cumulabilità delle maggiorazioni e per l'omessa pronuncia sul mancato riposo compensativo; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c. sostenendo che la domanda era fondata sulla sistematica elusione del riposo settimanale; 3) violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c. per avere escluso il danno da usura psicofisica, ritenuto invece in re ipsa; 4) violazione dell'art. 1374 c.c. per la mancata applicazione cumulativa dell'art. 24 CCNL; 5) violazione degli artt. 416, comma 3, e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere la Corte d'appello ritenuto non provati fatti asseritamente non contestati dal comune, rimasto contumace, e per non avere valorizzato l'istruttoria già svolta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi nella parte in cui contestavano la ricostruzione della domanda e dei fatti per mancato rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti processuali, e infondati per il resto. Ha confermato l'orientamento secondo cui, per il lavoratore turnista, l'indennità prevista dall'art. 22 del CCNL compensa già il disagio derivante dalla turnazione e non si cumula con l'art. 24 quando la prestazione festiva sia resa nel rispetto dei turni programmati e senza eccedenza dell'orario settimanale. Ha inoltre escluso che il mero mancato godimento del riposo nel settimo giorno, ove il riposo sia comunque assicurato secondo la disciplina legittima, determini automaticamente un danno da usura psicofisica: tale danno presuppone la perdita definitiva del riposo settimanale in violazione della legge e della contrattazione. È stato anche respinto il quinto motivo, perché la contumacia del convenuto non equivale a non contestazione e non solleva l'attore dall'onere della prova dei fatti costitutivi; inoltre non risultava che le istanze istruttorie fossero state ritualmente riproposte in appello. Al ricorrente sono state poste le spese e si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Per il personale turnista compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario, purché sia rispettato il limite massimo settimanale.
art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Si applica solo nei casi di prestazione resa in giorno festivo come eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, in via eccezionale o occasionale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non contestazione, ma la Corte ribadisce che la contumacia non produce di per sé non contestazione.
L'onere della prova resta a carico dell'attore e non è inciso dalla contumacia del convenuto.
art. 36 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto al riposo settimanale; la Corte precisa che il danno automatico sussiste solo in caso di violazione effettiva del diritto al riposo, non per il solo spostamento temporale.
Il riposo settimanale deve essere assicurato secondo la disciplina legale e contrattuale; non è necessario che cada sempre nel settimo giorno consecutivo.
Richiamato dal ricorrente per il risarcimento del danno, ma la Corte nega la risarcibilità automatica in assenza di allegazione e prova della violazione e del pregiudizio.
Richiamato come base della tutela della salute del lavoratore, ma non consente di prescindere dalla prova dei fatti costitutivi dedotti.
Il danno non patrimoniale non è in re ipsa per la sola collocazione del riposo oltre il settimo giorno; occorre la concreta violazione del diritto al riposo e il relativo pregiudizio, nei casi non coperti da presunzione automatica.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'integrazione del contratto, ma la Corte non vi ravvisa una base per il cumulo delle indennità invocato.
La contumacia del convenuto non sostituisce la prova dei fatti costitutivi; il tema della non contestazione non opera automaticamente per effetto della sola contumacia.
Il giudice valuta liberamente le prove, ma la dedotta mancata contestazione non esonera dall'onere probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale/probatorio, senza che la censura sia accolta.
Il ricorso deve riportare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la mancanza impedisce il controllo ex actis.
L'onere di deposito/localizzazione degli atti rilevanti è funzionale al controllo di legittimità; la sua inosservanza determina inammissibilità delle censure.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro turnista del comparto enti locali, l'indennità prevista per la turnazione compensa integralmente il disagio dell'orario articolato e non si cumula con la diversa maggiorazione per il lavoro prestato in giorno festivo quando la prestazione resti entro il turno programmato e non vi sia eccedenza dell'orario settimanale.
- La maggiorazione per lavoro festivo spetta solo se il lavoratore sia chiamato, in via eccezionale o occasionale, a prestare attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete, cioè in presenza di un'effettiva eccedenza rispetto al normale turno.
- Il danno da usura psicofisica non è in re ipsa per il solo fatto che il riposo sia fruito oltre il settimo giorno: occorre la violazione effettiva del diritto al riposo settimanale, con perdita definitiva del riposo o comunque con allegazione e prova del pregiudizio nei casi non presunti dalla legge.
- La contumacia del convenuto non vale, da sola, come non contestazione dei fatti dedotti dall'attore e non altera la ripartizione dell'onere della prova, che resta a carico di chi agisce in giudizio.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la ricostruzione dei fatti e degli atti di causa richiedono specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile per mancato rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
- Quando la disciplina collettiva e quella legale garantiscono comunque un riposo in misura adeguata, lo spostamento temporale del riposo non basta di per sé a fondare un diritto al cumulo di indennità o al risarcimento del danno.
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