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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia in carcere e poi arresti domiciliari in un procedimento per associazione finalizzata al narcotraffico e per due ipotesi di concorso in delitti in materia di stupefacenti tentati. Il giudice della riparazione aveva ritenuto che, essendo stata esclusa in sede di merito la partecipazione all'associazione e i reati-fine, non residuasse alcun comportamento colposo ostativo al diritto all'indennizzo, liquidando anche una maggiorazione del 10%. L'Amministrazione ricorrente ha censurato la decisione deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe svolto un autonomo giudizio sulla sussistenza di condotte ostative, limitandosi a valorizzare l'assoluzione senza esaminare gli elementi rimasti accertati, tra cui i rapporti ambigui dell'istante con soggetti poi condannati, il suo ruolo di intermediario, l'uso di linguaggio in codice, gli incontri organizzati e l'interdittiva antimafia intervenuta sulla società dell'interessato; 2) in via subordinata, vizio di motivazione e violazione dell'art. 315 c.p.p. per l'aumento del 10% dell'indennizzo, ritenuto non adeguatamente giustificato; 3) in via subordinata, ulteriore vizio per mancata valutazione della sentenza del TAR Calabria richiamata dall'Amministrazione ai fini della maggiorazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo carente e apodittica la motivazione della Corte d'appello sulla mancanza di un comportamento ostativo alla riparazione. Ha ribadito che il giudice della riparazione deve compiere un accertamento autonomo, ex ante, su dolo o colpa grave della persona che ha subito la detenzione, valutando tutti gli elementi probatori disponibili e verificando se condotte ambigue o frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti siano oggettivamente idonee a integrare un contributo causale alla misura restrittiva. Poiché la Corte territoriale si era limitata a richiamare l'assoluzione senza misurarsi con tali elementi, l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi subordinati sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    La riparazione per ingiusta detenzione richiede l'assenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che abbia causato o concorso a causare la misura cautelare; il giudice deve effettuare un accertamento autonomo e motivato su tale profilo.

  • art. 315 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla liquidazione e alla maggiorazione dell'indennizzo per riparazione, che deve essere motivata in modo adeguato.

  • art. 56 c.p.

    Indicato quale norma relativa ai reati contestati nel procedimento presupposto, in relazione a ipotesi di tentativo.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale richiamata per i reati in materia di stupefacenti oggetto del procedimento presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve svolgere un accertamento autonomo e completo sulla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante che abbia dato causa, o concorso a dare causa, alla misura cautelare, senza sovrapporre tale verifica al giudizio di merito sulla responsabilità penale.
  • L'assoluzione nel processo di cognizione non preclude di per sé la valutazione, ai fini della riparazione, di comportamenti dell'interessato che, pur non integrando reato, abbiano oggettivamente contribuito a ingenerare la falsa apparenza di una sua partecipazione agli illeciti.
  • Frequentazioni ambigue, rapporti con soggetti poi condannati e condotte di intermediazione possono integrare comportamento ostativo solo se il giudice ne motivi la concreta e oggettiva idoneità indiziaria e il nesso di concausalità con la detenzione subita.
  • La motivazione della decisione di riparazione è apparente se si limita a richiamare l'esito assolutorio del processo di merito senza confrontarsi con gli elementi fattuali rimasti accertati e con la loro possibile rilevanza causale rispetto alla misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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