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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38506/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Pinto) instaurato dopo un precedente procedimento nel quale era stato riconosciuto un indennizzo per irragionevole durata. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva liquidato le spese dei vari gradi e aveva compensato quelle del giudizio di rinvio, valorizzando la mancata costituzione del Ministero. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001, sostenendo che la durata del giudizio presupposto era stata calcolata in modo incompleto, perché non era stato considerato il passaggio in giudicato del decreto conclusivo e, per la fase esecutiva, il tempo tra la notifica del pignoramento e l'assegnazione delle somme; (2) vizi motivazionali e falsa applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennizzo, perché la Corte aveva riconosciuto 400 euro per anno di ritardo senza adeguata considerazione degli interessi coinvolti e dell'esito del giudizio presupposto; (3) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi, deducendo che la fase monitoria andasse remunerata per ciascuno dei ricorsi originari riuniti e che la liquidazione per la fase di opposizione fosse inferiore al minimo tariffario; (4) violazione dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 e difetto di motivazione per l’applicazione della massima riduzione dei compensi. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, in parte, il terzo motivo, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione; ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, il quarto motivo e la restante parte del terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione precisa che, ai fini del computo della durata del processo presupposto, la fase di cognizione va considerata pendente fino al passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo e che, nella successiva fase esecutiva, il tempo rilevante va dalla notifica del pignoramento all’ordinanza di assegnazione. Inoltre, per le spese della fase di opposizione, il giudice di rinvio dovrà attenersi al minimo tariffario corretto in relazione al valore della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    la durata del giudizio presupposto, ai fini dell'equa riparazione, va computata fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio di cognizione; la fase esecutiva rileva nel tempo necessario all'attuazione del diritto, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 5 L. n. 89 del 2001

    richiamato in relazione all'opposizione al decreto che liquida l'equa riparazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come base per la regolazione delle spese di lite

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per la liquidazione del compenso professionale

  • D.M. n. 55 del 2014

    regola i parametri per la liquidazione dei compensi; i valori risultanti dalla massima riduzione prevista dall'art. 4, come modificato, sono considerati inderogabili

  • D.M. n. 37 del 2018

    ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, incidendo sui parametri tariffari applicabili

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    le riduzioni e gli aumenti ivi previsti sono in linea di massima rimessi alla discrezionalità del giudice; la motivazione specifica è necessaria solo per il superamento degli aumenti massimi 'di regola' previsti

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase di cognizione deve essere considerata pendente fino al passaggio in giudicato della decisione che la definisce, e non fino al mero deposito del provvedimento conclusivo.
  • Ai fini del calcolo della durata complessiva del processo presupposto va considerata anche la successiva fase esecutiva, dal primo atto esecutivo utile sino all’attuazione del diritto, escludendo solo il tempo intercorso tra la definitività del provvedimento e l’inizio dell’esecuzione.
  • La censura che miri a contestare la quantificazione dell’indennizzo annuale per irragionevole durata è inammissibile in cassazione quando sollecita un nuovo apprezzamento di fatto, se il giudice di merito ha motivato in modo congruo sui criteri adottati.
  • In tema di spese processuali nei procedimenti riuniti, la liquidazione della fase monitoria può essere unitaria se, al momento della decisione, le istanze sono state riunite in un unico procedimento e decise con un solo provvedimento.
  • Per la liquidazione degli onorari professionali, il giudice deve rispettare i minimi tariffari applicabili; la riduzione entro i limiti consentiti dalla tariffa è discrezionale e non richiede una motivazione specifica, mentre l’eventuale superamento dei massimi richiede adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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