Cassazione Civile, Ordinanza n. 11948/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente dell'U.N.E.P. di ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alla qualifica C2 del comparto ministeri, con conseguente pagamento delle differenze retributive per il periodo 17.11.2004-28.4.2009, dopo che in un precedente giudizio aveva già ottenuto un riconoscimento analogo per il periodo 2001-2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sull'organizzazione degli uffici, sostenendo che il giudice non poteva riconoscere l'inquadramento superiore in assenza di un previo atto di macroorganizzazione che avesse istituito i posti C2 nella pianta organica; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui le mansioni effettivamente svolte erano sempre rimaste quelle proprie della qualifica C1; (3) violazione delle norme contrattuali collettive del comparto ministeri e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, assumendo che il nuovo CCNL del 14.9.2007 avrebbe fatto venire meno la distinzione tra C1 e C2 e quindi il diritto alle differenze retributive dal 14.9.2007; (4) violazione del d.m. 6.4.2001, del d.P.C.M. 15.12.2008 e del d.m. 5.11.2009, sostenendo in via subordinata che il diritto alle differenze si sarebbe comunque arrestato al 15.12.2008 per la soppressione dei posti C2 e C3.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché ha dato continuità al principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica presuppone un previo atto di macroorganizzazione che individui i posti in pianta organica, e nel caso concreto tale atto era stato adottato dal Ministero con il d.m. 6.4.2001. Ha respinto anche il secondo motivo perché non c'era omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione rilevante e aveva fondato la decisione sulla classificazione ministeriale dell'ufficio, argomentazione assorbente rispetto alle ulteriori censure. Ha rigettato il terzo motivo affermando che il nuovo CCNL del 14.9.2007 non aveva efficacia immediata nel senso preteso dal Ministero, poiché la nuova disciplina rinviava alla contrattazione integrativa per la specificazione dei profili professionali e manteneva in via transitoria gli inquadramenti previsti dal precedente sistema. Ha respinto infine il quarto motivo perché il d.P.C.M. del 15.12.2008 aveva carattere generale e programmatico, demandando a un successivo decreto ministeriale la concreta individuazione dei contingenti e delle fasce retributive; pertanto non poteva essere assunto come termine finale automatico del diritto alle differenze retributive. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata costituzione dell'intimata; escluso l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 81 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specifica decisione su di esso oltre al rigetto delle censure
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specifica decisione su di esso oltre al rigetto delle censure
d.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47, 48, 59 e 147
richiamato per contestare l'inquadramento e l'organizzazione dell'ufficio NEP; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a respingere il motivo
d.P.R. n. 44 del 1990, art. 5
richiamato dal ricorrente nella censura sull'assetto organizzativo e sul trattamento del personale
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52
la Corte lo richiama come norma che regola il differenziale retributivo in relazione allo svolgimento di mansioni superiori e alla classificazione contrattuale, ma ribadisce che il riconoscimento presuppone un atto di macroorganizzazione dell'amministrazione
d.lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6
citato come disposizione confluita nel d.lgs. 165/2001, nel quadro delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato
richiamata nel compendio normativo del ricorso, senza specifica autonoma applicazione in decisione
d.P.C.M. 4 ottobre 2000
richiamato nel primo motivo come atto organizzativo rilevante nella disciplina del personale
d.m. 6 aprile 2001
considerato atto di macroorganizzazione decisivo, perché aveva inserito nella pianta organica dell'U.N.E.P. di Gubbio un posto di dirigente con qualifica C2, rendendo fondata la pretesa retributiva
la Corte afferma che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi il provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia, non quando la questione sia assorbita implicitamente o esplicitamente nella motivazione
richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
indicato come rito camerale seguito per la trattazione
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente ordinanza di questa Corte
art. 7 del CCNL comparto Ministeri 14 settembre 2007
richiamato come norma che rinviava alla contrattazione integrativa la definizione dei profili professionali e quindi non produceva effetti immediati tali da far cessare il diritto rivendicato
allegato A del CCNL comparto Ministeri 14 settembre 2007
richiamato per le norme finali che mantenevano transitoriamente gli inquadramenti precedenti sino all'applicazione dell'art. 7
artt. 13 e 16 del CCNL 16 febbraio 1999
richiamati nel quadro della classificazione contrattuale precedente, senza diversa conclusione autonoma
artt. 22 e 55 del CCNL 5 aprile 2000 comparto Ministeri
richiamati nel contesto delle norme di inquadramento del personale
d.P.C.M. 15 dicembre 2008
considerato atto generale e programmatico sulle dotazioni organiche complessive, non idoneo di per sé a far cessare il diritto alle differenze retributive
d.m. 5 novembre 2009
richiamato nel quarto motivo come ulteriore atto nella sequenza organizzativa, senza diverso rilievo decisivo nella statuizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo per l'Amministrazione statale, richiamando il regime di prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice può riconoscere un inquadramento o un differenziale economico collegato a una qualifica superiore solo se l'amministrazione ha previamente istituito i relativi posti mediante un atto di macroorganizzazione; in mancanza, non è consentito al giudice sostituirsi all'amministrazione nell'organizzazione degli uffici.
- La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la questione prospettata in appello risulti comunque assorbita, implicitamente o esplicitamente, dalla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
- Una modifica della classificazione contrattuale introdotta dal CCNL non determina di per sé, in via immediata, il venir meno del diritto alle differenze retributive se la stessa disciplina rinvia alla contrattazione integrativa per definire i profili professionali e prevede una disciplina transitoria di mantenimento degli inquadramenti precedenti.
- Atti amministrativi generali che si limitano a fissare dotazioni organiche complessive o a programmare successivi interventi di dettaglio non sono sufficienti, da soli, a far cessare automaticamente il diritto del lavoratore alle differenze retributive, occorrendo l'atto concreto di attuazione previsto dalla disciplina di settore.
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