Cassazione Civile, Ordinanza n. 17695/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda due fabbricati contigui e la particella comune interposta, usata come area di accesso dalla strada pubblica ai fabbricati e ai garages. I ricorrenti avevano chiesto di accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, deducendo che la servitù non fosse apparente e quindi non usucapibile, perché mancavano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio ai sensi dell’art. 1061 c.c.; avevano inoltre contestato la valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché la rilevanza della precedente vicenda possessoria. In cassazione hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 1061 c.c. per mancato accertamento positivo dei segni visibili e delle opere permanenti idonee a rendere apparente la servitù; 2) violazione degli artt. 1158 e 1061 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’omessa valutazione dell’assenza di prova dell’apparenza, la tardività dell’eccezione di usucapione e l’asserita mancata considerazione di alcune testimonianze.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha escluso che potesse essere esaminata in cassazione la dedotta tardività dell’eccezione di usucapione, perché non riproposta specificamente in appello. Ha poi ribadito che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute decisive sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale. Nel merito, ha confermato che la servitù era apparente e usucapibile, valorizzando le risultanze testimoniali e la conformazione dell’area: livellamento del dislivello, pavimentazione, collegamento dalla strada pubblica al cortile e ai garages, uso ultraventennale per il transito pedonale e carrabile, nonché il precedente giudicato possessorio che aveva già tutelato il passaggio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio"
Per l’usucapione della servitù è necessario che il peso sia reso riconoscibile da opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, non bastando un mero uso di fatto o una semplice conformazione del terreno priva di segni univoci.
La servitù può acquistarsi per usucapione solo se posseduta per il tempo richiesto e, nel caso di servitù, soltanto se apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo consente di denunciare la violazione di legge, non una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla loro sufficienza.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato nei termini previsti dalla norma.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il controllo sulla motivazione è circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; solo la sua assenza o radicale inidoneità integra vizio denunciabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La servitù di passaggio è usucapibile solo se l’apparenza risulta da opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all’esercizio del transito; il mero uso del percorso o la semplice diversa pavimentazione non sono di per sé sufficienti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio: la scelta delle prove ritenute decisive e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito, purché la motivazione non sia mancante o apparente.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre l’insufficienza o la non condivisibilità della motivazione né il travisamento del materiale probatorio.
- Le contestazioni sulla tardività di eccezioni o difese devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito, altrimenti non possono essere utilmente riproposte in cassazione.
- In presenza di una doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto e non può risolversi in una terza lettura del materiale probatorio.
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