Cassazione Civile, Ordinanza n. 02293/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con recuperi a tassazione ai fini IVA, IRPEF e IRAP in relazione a un maggior reddito da lavoro autonomo imputato al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 potesse essere emesso solo in presenza di dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti, non adeguatamente indicati dall'Ufficio, e che nella specie fosse stata svolta una verifica generale e non una verifica mirata su singoli documenti certi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento parziale, benché esso possa essere fondato anche su risultanze emerse da una verifica generale e anche su elementi presuntivi o indiziari, non essendo richiesti solo elementi certi nel senso affermato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato i propri precedenti secondo cui l'accertamento parziale non è un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari; può riguardare qualsiasi materia imponibile e può essere basato anche su presunzioni; inoltre può fondarsi su una verifica generale sfociata in processo verbale di constatazione, poiché la segnalazione degli organi istruttori è un atto di comunicazione distinto dall'attività istruttoria presupposta. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è una modalità procedurale di accertamento sollecita, non un metodo autonomo; può essere emesso anche sulla base di una verifica generale e può fondarsi anche su elementi presuntivi, non solo su dati certi e singoli documenti.
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come norme di riferimento cui l'accertamento parziale si coordina, senza costituire un regime autonomo.
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati come norme di riferimento per gli accertamenti IVA cui la disciplina dell'accertamento parziale si collega.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a fondamento del ricorso per cassazione.
Richiamato nel procedimento camerale in sede di proposta del relatore.
Massime di principio
- L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale semplificata che si innesta sulle regole dell'accertamento ordinario.
- Ai fini dell'accertamento parziale, la pretesa fiscale può essere sostenuta anche da elementi presuntivi o indiziari, purché idonei a fondare la ripresa a tassazione secondo le regole ordinarie.
- L'accertamento parziale può essere emesso anche quando le risultanze derivino da una verifica generale e da un processo verbale di constatazione, non essendo necessario che l'istruttoria sia limitata a singoli documenti certi.
- Il sindacato del giudice di merito è erroneo se richiede, per la legittimità dell'accertamento parziale, requisiti di esclusiva certezza documentale non previsti dalla disciplina applicabile.
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