Cassazione Civile, Ordinanza n. 28003/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare familiare: un soggetto aveva dichiarato che la titolarità dell'intero appartamento doveva intendersi riferita al fratello "in forza di pattuizione"; in seguito aveva trasferito a quest'ultimo la propria quota del 50% per sottrarla all'aggressione dei creditori, con accordo di ripristino della situazione precedente dopo il venir meno dei problemi fiscali. Successivamente, in una lettera, aveva ribadito l'impegno a vendere l'immobile al fratello o ai suoi eredi quando questi fosse stato in grado di pagare l'intero prezzo. Dopo la morte del primo soggetto, le figlie di questi avevano ottenuto in un giudizio precedente la condanna del fratello al rilascio dell'immobile; in quel giudizio la lettera era stata qualificata come minuta preparatoria di un preliminare. Nel giudizio poi definito dalla sentenza impugnata, il fratello aveva chiesto ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'appartamento assumendo che la lettera integrasse un contratto preliminare di vendita. In appello la domanda era stata accolta con trasferimento della quota pari alla metà dell'appartamento subordinatamente al pagamento di un corrispettivo; la precedente decisione di Cassazione aveva però annullato quella sentenza enunciando il principio per cui la morte del proponente estingue la proposta contrattuale. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili le nuove domande fondate sulla diversa qualificazione della lettera come legato di contratto preliminare unilaterale, ritenendole domanda nuova e applicando il principio già enunciato dalla Cassazione, con rigetto dell'appello. I ricorrenti principali hanno quindi denunciato: violazione dei poteri del giudice di rinvio e dell'art. 384 c.p.c.; omessa considerazione del fatto che la diversa qualificazione giuridica non avrebbe mutato fatti, documenti e bene della vita; violazione dello iura novit curia e dell'art. 345 c.p.c.; nullità della motivazione per apparente/illogica motivazione; mancato esame dell'obbligo delle eredi di eseguire l'impegno scaturente dal preteso legato. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando l'erronea liquidazione delle spese, per avere il giudice espunto i compensi relativi alle fasi di trattazione e istruttoria nonostante si trattasse di fase necessaria, senza indicare lo scaglione e senza adeguata motivazione, oltre a invocare la violazione dei criteri di soccombenza e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva qualificato come domanda nuova la prospettazione del legato di contratto preliminare unilaterale, perché tale ricostruzione mutava radicalmente la causa petendi, passando da una fonte inter vivos a una mortis causa, e introduceva un tema di indagine del tutto nuovo; ciò restava precluso anche nel giudizio di rinvio, a prescindere dal tipo di cassazione precedente, poiché in ogni ipotesi restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale, limitatamente alla censura sulla liquidazione delle spese, affermando che il compenso per le fasi di trattazione e istruttoria è ineliminabile e che la sentenza impugnata andava cassata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per la rideterminazione delle spese. È stata inoltre rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per difetto di prova del danno. La Corte ha condannato i ricorrenti principali a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle controricorrenti e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ma la successiva diversa qualificazione della pretesa è stata ritenuta nuova e inammissibile nel giudizio di rinvio
invocato per il principio iura novit curia, ma non utile a superare il divieto di introdurre una causa petendi radicalmente diversa in rinvio
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/perplessa, ma la Corte non ha ravvisato tali vizi sulla questione principale
invocato per sostenere che non vi fosse domanda nuova; la Corte ha invece ritenuto nuova la prospettazione del legato di contratto
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma resta vincolato alle preclusioni maturate e non può conoscere domande nuove
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese secondo soccombenza e causalità
richiamato quale criterio per la determinazione del compenso professionale
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti incidentali a sostegno della censura sulla liquidazione insufficiente delle spese
la domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata perché non provati i presupposti, in particolare il danno
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato in collegamento al contributo unificato aggiuntivo
D.M. parametri compensi professionali
utilizzati come base per censurare la liquidazione delle spese, ma la Corte accoglie la doglianza solo quanto alla mancata liquidazione delle fasi di trattazione e istruttoria
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma non può conoscere domande o cause petendi radicalmente nuove, anche se fondate sui medesimi documenti o sul medesimo bene della vita.
- La diversa qualificazione giuridica di un fatto storico è consentita solo entro i limiti del thema decidendum già introdotto; quando la nuova impostazione cambia la fonte del diritto azionato da un atto inter vivos a uno mortis causa, si tratta di domanda nuova e quindi inammissibile.
- Le preclusioni e decadenze maturate nel giudizio di merito restano ferme anche quando la precedente sentenza sia stata cassata per vizi di motivazione o per violazione di legge.
- Nella liquidazione delle spese processuali il compenso per le fasi di trattazione e istruttoria non può essere espunto in via automatica, poiché tali fasi sono normalmente ineludibili nel calcolo dei parametri professionali.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova dei relativi presupposti, in particolare del danno, non potendosi desumere automaticamente dalla sola soccombenza.
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