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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12346/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di alcune intimazioni di pagamento emesse sulla base di cartelle di pagamento relative a IVA per gli anni d’imposta 1995 e 1996, mai impugnate dai destinatari. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti per mancata prova della esistenza e notifica delle cartelle presupposte; in appello, invece, la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle, aveva applicato la prescrizione decennale e aveva escluso il decorso del termine per effetto dell’atto interruttivo costituito dalla notifica delle cartelle. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) sostenendo che il credito IVA era soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale; 2) deducendo che anche gli interessi si prescrivevano in cinque anni; 3) affermando che pure le sanzioni tributarie erano soggette a prescrizione quinquennale; 4) contestando la tardività della notifica del ruolo ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; 5) lamentando l’insufficienza della prova della notifica delle cartelle, per mancata produzione degli originali o di copie integrali delle relate e degli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettando il primo e dichiarando inammissibili il quarto e il quinto. Ha ribadito che, per i crediti IVA, la prescrizione è ordinaria decennale, mentre per gli interessi e per le sanzioni, in difetto di giudicato, opera la prescrizione quinquennale. Ha poi rilevato l’inammissibilità della questione sulla tardività della notifica del ruolo per novità e perché preclusa dalla definitività delle cartelle non impugnate, nonché l’inammissibilità del motivo sulla prova della notifica per difetto di specificità e perché la notifica può essere dimostrata anche mediante copia della cartella, senza necessità di esibire l’originale o la copia integrale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei primi tre motivi e nel quarto e quinto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la mancata contestazione del decisum di merito con questo vizio rende inammissibile il motivo sulla prova della notifica.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle e alla prova della notifica.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dai ricorrenti per contestare la tardività della notificazione del ruolo.

  • art. 1, comma 5-ter, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale norma modificativa del termine di notifica del ruolo dedotto dai ricorrenti.

  • art. 2946 c.c.

    norma invocata per sostenere la prescrizione decennale; la Corte conferma che per IVA il termine ordinario decennale opera in mancanza di espressa deroga.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    è la base della prescrizione quinquennale per interessi e, in generale, prestazioni periodiche.

  • art. 2953 c.c.

    non opera automaticamente per la mancata impugnazione di atti di riscossione; si applica solo in presenza di titolo giudiziale definitivo.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    la Corte lo applica alle sanzioni tributarie non coperte da giudicato, confermandone la prescrizione quinquennale.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della prescrizione quinquennale delle sanzioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal motivo sulla prova della notificazione; la Corte nega che la produzione dell’originale sia indispensabile e sottolinea l’onere di specificità del ricorso.

  • art. 2718 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova della notifica delle cartelle, ma ritenuto non utile a imporre la produzione degli originali.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    il disconoscimento non impedisce al giudice di utilizzare altri mezzi di prova, incluse le presunzioni, ai fini della dimostrazione della notifica.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella o di un atto della riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale conversione si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti erariali IVA, in assenza di una specifica previsione di legge contraria, opera la prescrizione ordinaria decennale, non essendo tali crediti prestazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948 c.c.
  • Gli interessi dovuti per il ritardo nella riscossione dei tributi si prescrivono in cinque anni, trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al tributo principale.
  • Le sanzioni tributarie, quando non siano coperte da giudicato, si prescrivono in cinque anni secondo la disciplina speciale del d.lgs. 472/1997; solo il passaggio in giudicato dell’atto o del provvedimento comporta l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • In sede di impugnazione di un atto successivo, non è deducibile una questione relativa a un atto presupposto ormai definitivo, salvo vizi propri dell’atto impugnato.
  • La notifica della cartella esattoriale può essere provata dall’agente della riscossione anche mediante produzione di copia dell’atto e della documentazione notificatoria, senza necessità dell’originale o della copia integrale, salvo che il ricorso contenga una contestazione specifica e autosufficiente dei documenti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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