Cassazione Civile, Ordinanza n. 22798/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La banca ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché proposto oltre termine, il suo appello avverso una sentenza del Tribunale. Con l'unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, sostenendo in sostanza che, nel calcolo del termine lungo per impugnare, il giorno 16 settembre non dovesse essere computato come giorno utile, con conseguente tempestività dell'appello. La questione verteva sul coordinamento tra termine annuale di impugnazione e sospensione feriale, in un caso in cui la sentenza di primo grado era stata pubblicata in periodo feriale e l'appello era stato notificato/depositato oltre il termine ritenuto dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, quando un termine processuale sospeso per ferie riprende a decorrere dal 16 settembre, tale giorno va computato nel termine e non costituisce dies a quo autonomamente escluso dal calcolo. Di conseguenza, il termine lungo per l'impugnazione risultava scaduto prima della proposizione dell'appello, sicché la declaratoria di tardività resa dalla Corte d'appello era corretta. Il ricorso è stato rigettato; la banca è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare deve essere calcolato secondo le regole generali di computo dei termini processuali e, nel caso di sospensione feriale, il 16 settembre va incluso nel termine.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La sospensione feriale interrompe il decorso dei termini processuali nel periodo previsto; quando il decorso riprende al termine della sospensione, il giorno di ripresa è computato nel termine.
I termini a mese o ad anno si computano secondo il calendario comune, senza conteggiare il dies a quo.
La decorrenza dei termini per impugnare si coordina con la disciplina generale del computo dei termini processuali.
Richiamato in giurisprudenza precedente come esempio di improcedibilità per deposito oltre termine, in base al medesimo criterio di computo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini processuali a mese o ad anno si applica il calendario comune: il dies a quo non si computa, ma il giorno in cui il termine riprende a decorrere dopo la sospensione feriale entra nel computo.
- La sospensione feriale costituisce una parentesi nel decorso del termine, non un meccanismo che sposti automaticamente il dies a quo al giorno successivo alla ripresa; pertanto il 16 settembre non aggiunge un giorno ulteriore al periodo di sospensione.
- Il coordinamento tra disciplina speciale della sospensione feriale e regole generali di computo dei termini impone di evitare soluzioni che allarghino il termine senza base logica o normativa.
- Quando l'impugnazione è proposta oltre la scadenza così calcolata, la declaratoria di tardività è corretta e il ricorso per cassazione che contesti il criterio di computo è infondato.
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