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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 04/04/2023 che aveva confermato la condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente contestava: (1) l'insussistenza dell'elemento oggettivo/soggettivo del reato sostenendo che i locali ove fu trovata la droga erano ad uso esclusivo del figlio (Bomba Emiliano) e che l'odore di marijuana potesse essere stato trasferito dal figlio al padre; (2) il mancato riconoscimento della tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, arguendo che la sostanza non era di sua proprietà e che non vi erano elementi indiziari di spaccio sul suo conto; (3) errata quantificazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche e di altri benefici, oltre a una erronea valutazione di un precedente specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti rappresentassero censure di merito (richieste di rivalutazione dei fatti) non ammissibili in sede di legittimità. Sul punto della tenuità, la Corte ha richiamato la consistente quantità sequestrata (pari a numero di dosi medie stimato in 1.770), escludendo la ridotta offensività. Quanto alle attenuanti generiche il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'assenza di elementi favorevoli e ha considerato elementi sfavorevoli quali gravità della condotta e precedenti, incluso un precedente specifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali nonché al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma sulla derubricazione per tenuità dell'offesa è stata interpretata restrittivamente: la consistente quantità di sostanza (corrispondente a molteplici dosi medie) esclude la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità.

  • Codice penale, art. 133

    I criteri indicati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono fatti oggettivi e valutati dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivi significativi.

  • D.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125) - riforma art. 62-bis c.p.

    Richiamata per sottolineare che l'incensuratezza da sola non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: serve la presenza di elementi positivi effettivi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in €3.000,00.

Massime di principio

  • I motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti e della prova (c.d. questioni di merito) sono inammissibili in Cassazione: occorre che il ricorso prospetti profili di diritto o vizi motivazionali rilevanti in diritto, non una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Per ottenere la derubricazione per tenuità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è decisiva la quantità della sostanza e il suo potenziale valore distributivo: quantità elevate rendono assai improbabile il riconoscimento della lieve entità.
  • L'odore di sostanza stupefacente può essere elemento probatorio, ma la sua portata probatoria dipende dal contesto: la mera possibilità che l'odore sia stato trasferito da terzi non esonera automaticamente dall'onere di dimostrare l'uso esclusivo o la non pertinenza dei locali.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o inesistente. L'assenza di elementi positivi rilevanti giustifica il diniego.
  • In situazioni analoghe è utile produrre prove concrete dell'esclusività d'uso dei locali, della assenza di possesso materiale (analisi scientifiche, catena di custodia, testimoni) e documentare l'assenza di elementi di spaccio (denaro, bilancini, materiale per confezionamento) per contrastare le supposizioni del giudice.
  • Chi impugna deve mirare a far emergere vizi di diritto o carenze logico-giuridiche della motivazione, non solo contestare la valutazione probatoria: indicare specifiche violazioni di norme processuali o incongruenze motivazionali è fondamentale per l'ammissibilità del ricorso.

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