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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05179/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa a seguito di rito abbreviato, per un fatto qualificato come detenzione di stupefacenti a fini di spaccio nella forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa, quale aumento per la continuazione rispetto a una precedente sentenza del 2021. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione in punto trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. La censura mirava dunque a rimettere in discussione la congruità della pena applicata, lamentando un eccesso della sanzione rispetto ai parametri edittali e ai criteri motivazionali richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pena inflitta fosse già ben al di sotto del minimo edittale previsto per il reato, molto lontana dalla media edittale e non eccessiva rispetto all'aumento per la continuazione; ne ha desunto che la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata per identificare il reato di lieve entità in materia di stupefacenti e il relativo minimo edittale.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per verificare la legittimità dell'aumento per continuazione e il rispetto dei limiti della continuazione, senza surrettizio cumulo materiale di pene.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata insieme all'art. 133 c.p. quale parametro del potere discrezionale del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata insieme all'art. 132 c.p. quale criterio per la determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di mero arbitrio o di palese illogicità.
  • La motivazione sulla quantità di pena è richiesta in modo specifico e dettagliato solo quando la sanzione si discosti sensibilmente dalla misura media della pena edittale; se la pena è contenuta e non eccede significativamente i parametri ordinari, una motivazione sintetica può essere sufficiente.
  • In caso di aumento per continuazione, il giudice deve rispettare i limiti dell'art. 81 c.p., evitare un cumulo materiale surrettizio e mantenere un rapporto di proporzione tra le pene, ma il controllo di legittimità resta limitato alla presenza di illogicità manifeste o violazioni dei limiti legali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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