Cassazione Civile, Sentenza n. 29346/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava che, nell'anno 2009, la società e altre riconducibili alla stessa gestione (Green Network S.p.A. e network di imprese), avevano posto in essere compravendite circolari di energia elettrica sul mercato telematico tali da essere oggettivamente inesistenti: le quantità comprate erano sempre pari a quelle vendute e i corrispettivi si compensavano tra le società, rendendo priva di logica economica l'operatività e determinando la non deducibilità dei costi e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che la disciplina del mercato elettrico (assenza di obbligo di registrazione su piattaforme, operazioni a termine senza effettiva immissione fisica in rete) escludesse la possibilità di accertare l'inesistenza. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione, censurando in particolare la valutazione delle prove presuntive (artt. 2697 e 2729 c.c.) e il rilievo dato al decreto di archiviazione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le eccezioni procedurali sollevate dalla controricorrente (nullità della notifica e altre eccezioni) e ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Sul punto sostanziale, la Corte ha censurato la CTR per avere valutato in modo astratto e formale la regolamentazione del mercato elettrico senza esaminare concretamente e nel loro complesso gli elementi di prova presuntiva prodotti dall'amministrazione finanziaria, violando l'art. 2729 c.c.; ha inoltre chiarito che il decreto di archiviazione penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario e può valere solo come elemento indiziario da valutare unitamente alle altre prove (art. 654 cod. proc. pen.). Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha annullato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla Corte territoriale di secondo grado per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Norma invocata dall'Agenzia per l'irrogazione di sanzioni fiscali in caso di operazioni oggettivamente inesistenti che comportano la non deducibilità dei costi; la Corte ne riconosce la rilevanza ma rimette alla CTR il riesame alla luce della corretta valutazione delle prove.
Art. 2697 (onere della prova) e art. 2729 (prove presuntive): la Corte sottolinea che il giudice deve valutare gli indizi nel loro complesso e verificare l'idoneità inferenziale alla prova dell'inesistenza delle operazioni; non è lecito liquidare la prova presuntiva con argomenti meramente formali.
art. 109, commi 1 e 4, d.P.R. n. 917/1986
Riferimento alla disciplina della determinazione del reddito e alla deducibilità dei costi (TUIR); la questione rilevante è la deducibilità dei costi di acquisto in presenza di operazioni ritenute inesistenti.
Il decreto di archiviazione emesso in sede penale (art. 408 c.p.p. con richiamo all'art. 654 c.p.p.) non ha efficacia vincolante nel processo tributario e può essere considerato soltanto come elemento indiziario valutabile liberamente dal giudice tributario.
Regolamento Autorità per l'energia elettrica n. 111/06 (richiamato)
La regolamentazione settoriale che consente operazioni a termine e forme di compensazione non esime il giudice tributario dall'accertare, caso per caso, la concreta esistenza economica delle operazioni; la norma regolamentare non è di per sé ostativa all'accertamento dell'inesistenza.
Prevede l'ordinanza di rinnovazione della notificazione in caso di nullità: la Corte ricorda che la nullità della notifica in Cassazione è sanabile mediante costituzione del destinatario o rinnovazione ai sensi di tale norma.
art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ.
Richiamata in merito al divieto di riesame del merito in presenza di sentenze 'doppia conforme'; la Corte ha ritenuto che la censura non rientrasse in tale disciplina, poiché mirava all'errata applicazione delle regole probatorie e non a una mera rivalutazione del fatto.
art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.
Norma di impugnazione per cassazione utilizzata dall'Agenzia per censurare la violazione di legge nella valutazione delle prove e delle norme processuali; la Corte l'ha ritenuta fondata.
Massime di principio
- La disciplina regolamentare del mercato (es. operazioni a termine, compensazioni, assenza di registrazione obbligatoria) non impedisce al giudice tributario di accertare l'effettiva sussistenza economica delle operazioni: va sempre fatta una valutazione fattuale e probatoria concreta.
- Gli elementi di prova presuntiva devono essere valutati nel loro insieme e con approfondimento inferenziale (art. 2729 c.c.); il giudice non può escluderne a priori la rilevanza per motivi meramente formali.
- Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario: esso può costituire un elemento indiziario ma va valutato insieme alle altre prove e non può di per sé escludere l'accertamento fiscale.
- In presenza di operazioni circolari che mostrano perfetta parità di quantità e risultati economici tra società collegate e mancanza di logica economica, sussistono presupposti per ritenere l'inesistenza oggettiva e la non deducibilità dei costi, previo accertamento probatorio adeguato.
- Questioni procedurali relative a nullità di notifiche in Cassazione sono generalmente sanabili tramite costituzione della parte notificata o mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; la Corte ha un orientamento restrittivo sull'inesistenza totale della notificazione.
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