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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29346/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava che, nell'anno 2009, la società e altre riconducibili alla stessa gestione (Green Network S.p.A. e network di imprese), avevano posto in essere compravendite circolari di energia elettrica sul mercato telematico tali da essere oggettivamente inesistenti: le quantità comprate erano sempre pari a quelle vendute e i corrispettivi si compensavano tra le società, rendendo priva di logica economica l'operatività e determinando la non deducibilità dei costi e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che la disciplina del mercato elettrico (assenza di obbligo di registrazione su piattaforme, operazioni a termine senza effettiva immissione fisica in rete) escludesse la possibilità di accertare l'inesistenza. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione, censurando in particolare la valutazione delle prove presuntive (artt. 2697 e 2729 c.c.) e il rilievo dato al decreto di archiviazione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le eccezioni procedurali sollevate dalla controricorrente (nullità della notifica e altre eccezioni) e ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Sul punto sostanziale, la Corte ha censurato la CTR per avere valutato in modo astratto e formale la regolamentazione del mercato elettrico senza esaminare concretamente e nel loro complesso gli elementi di prova presuntiva prodotti dall'amministrazione finanziaria, violando l'art. 2729 c.c.; ha inoltre chiarito che il decreto di archiviazione penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario e può valere solo come elemento indiziario da valutare unitamente alle altre prove (art. 654 cod. proc. pen.). Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha annullato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla Corte territoriale di secondo grado per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Norma invocata dall'Agenzia per l'irrogazione di sanzioni fiscali in caso di operazioni oggettivamente inesistenti che comportano la non deducibilità dei costi; la Corte ne riconosce la rilevanza ma rimette alla CTR il riesame alla luce della corretta valutazione delle prove.

  • artt. 2697 e 2729 cod. civ.

    Art. 2697 (onere della prova) e art. 2729 (prove presuntive): la Corte sottolinea che il giudice deve valutare gli indizi nel loro complesso e verificare l'idoneità inferenziale alla prova dell'inesistenza delle operazioni; non è lecito liquidare la prova presuntiva con argomenti meramente formali.

  • art. 109, commi 1 e 4, d.P.R. n. 917/1986

    Riferimento alla disciplina della determinazione del reddito e alla deducibilità dei costi (TUIR); la questione rilevante è la deducibilità dei costi di acquisto in presenza di operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Il decreto di archiviazione emesso in sede penale (art. 408 c.p.p. con richiamo all'art. 654 c.p.p.) non ha efficacia vincolante nel processo tributario e può essere considerato soltanto come elemento indiziario valutabile liberamente dal giudice tributario.

  • Regolamento Autorità per l'energia elettrica n. 111/06 (richiamato)

    La regolamentazione settoriale che consente operazioni a termine e forme di compensazione non esime il giudice tributario dall'accertare, caso per caso, la concreta esistenza economica delle operazioni; la norma regolamentare non è di per sé ostativa all'accertamento dell'inesistenza.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Prevede l'ordinanza di rinnovazione della notificazione in caso di nullità: la Corte ricorda che la nullità della notifica in Cassazione è sanabile mediante costituzione del destinatario o rinnovazione ai sensi di tale norma.

  • art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ.

    Richiamata in merito al divieto di riesame del merito in presenza di sentenze 'doppia conforme'; la Corte ha ritenuto che la censura non rientrasse in tale disciplina, poiché mirava all'errata applicazione delle regole probatorie e non a una mera rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.

    Norma di impugnazione per cassazione utilizzata dall'Agenzia per censurare la violazione di legge nella valutazione delle prove e delle norme processuali; la Corte l'ha ritenuta fondata.

Massime di principio

  • La disciplina regolamentare del mercato (es. operazioni a termine, compensazioni, assenza di registrazione obbligatoria) non impedisce al giudice tributario di accertare l'effettiva sussistenza economica delle operazioni: va sempre fatta una valutazione fattuale e probatoria concreta.
  • Gli elementi di prova presuntiva devono essere valutati nel loro insieme e con approfondimento inferenziale (art. 2729 c.c.); il giudice non può escluderne a priori la rilevanza per motivi meramente formali.
  • Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario: esso può costituire un elemento indiziario ma va valutato insieme alle altre prove e non può di per sé escludere l'accertamento fiscale.
  • In presenza di operazioni circolari che mostrano perfetta parità di quantità e risultati economici tra società collegate e mancanza di logica economica, sussistono presupposti per ritenere l'inesistenza oggettiva e la non deducibilità dei costi, previo accertamento probatorio adeguato.
  • Questioni procedurali relative a nullità di notifiche in Cassazione sono generalmente sanabili tramite costituzione della parte notificata o mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; la Corte ha un orientamento restrittivo sull'inesistenza totale della notificazione.

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