Cassazione Penale, Sentenza n. 26998/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato la sua istanza di dissequestro e restituzione dell'oro o del controvalore in denaro relativo al contratto Conto Tesoro stipulato con EGM s.p.a., sostenendo di essere terzo di buona fede e proprietario dei preziosi. Ha richiamato le norme di tutela dei terzi (d.lgs. 159/2011, artt. 52 ss. e art. 58) e la validità del contratto, lamentando che non siano state adeguatamente considerate le prove e la buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a istanze già respinte con provvedimento del 24/11/2023, privo di elementi nuovi, e che la difesa non avesse confutato i profili di preclusione indicati. Inoltre ha constatato che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e a versare il ricavato nel Fondo Unico di Giustizia (FUG), per cui il ricorrente non poteva ottenere un risultato immediato e diretto (restituzione in natura) dall'appello cautelare, essendo rimessa la tutela al procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia (artt. 52 ss., art. 57 d.lgs. 159/2011). Conseguentemente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare; il Tribunale ha operato una valutazione preliminare di inammissibilità ai sensi di questa disposizione.
Richiamato giurisprudenzialmente per ricordare che l'appello cautelare deve individuare i punti di censura e motivare specificamente i motivi di fatto e di diritto; applicato per valutare la carenza di specificità e novità dell'impugnazione.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 e ss.
Disciplina la tutela dei terzi estranei al reato nel contesto di misure ablative; il giudice ha ritenuto che il ricorrente abbia, in presenza delle condizioni riscontrate, un diritto di credito che deve essere fatto valere attraverso la procedura di verifica dei crediti prevista dal decreto.
Norma richiamabile per il riconoscimento del credito dei terzi; il giudice ha indicato che il ricorrente può ottenere tutela mediante la procedura di ammissione e verifica dei crediti.
Regola la fissazione dell'udienza di verifica dello stato passivo e la composizione dei crediti; il Tribunale ha indicato che il ricorrente dovrà far valere il proprio credito in quell'ambito.
Prevede la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nelle relazioni contrattuali; il giudice ha osservato che eventuali opzioni contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per affermare l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alla fattispecie processuale penale, collegando le procedure di tutela dei terzi del d.lgs. 159/2011 al procedimento penale.
Massime di principio
- Un ricorso/ appello che ripropone istanze già esaminate e respinte senza elementi nuovi è inammissibile per preclusione: è essenziale portare fatti o documenti nuovi per superare la precedente decisione.
- La buona fede del terzo non garantisce automaticamente la restituzione materiale dei beni sequestrati: se i beni sono stati venduti con autorizzazione del giudice e il ricavato versato nel Fondo, il terzo ha generalmente un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011.
- Per prodotti/contratti che prevedono opzioni (ritiro, conversione, cessione), l'esercizio di tali facoltà può essere condizionato alla autorizzazione del giudice delegato e alla decisione dell'amministratore giudiziario; pertanto, il terzo deve interloquire con l'amministratore e seguire la procedura concorsuale prevista.
- L'appello cautelare richiede un interesse concreto e attuale: il rimedio impugnatorio deve promettere un vantaggio immediato e diretto nella sfera giuridica; se l'unico risultato possibile è l'ammissione di un credito in una procedura concorsuale, l'appello cautelare può essere giudicato inidoneo.
- Quando si agisce come terzo su beni oggetto di sequestro in procedimenti complessi, è fondamentale invocare espressamente e tempestivamente le norme specifiche di tutela dei terzi (artt. 52 ss. d.lgs. 159/2011) e dimostrare la mancanza di collegamenti con i soggetti indagati, fornendo documentazione nuova e precisa.
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