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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07635/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina dalla cancellazione di un volo internazionale e dalla richiesta, proposta dalla società cessionaria del credito di due passeggeri, della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Il vettore aereo aveva eccepito fin dal primo grado la nullità della cessione del credito e il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, sostenendo che l’operazione fosse in realtà un mandato oneroso all’incasso, oppure una cessione soggetta alla disciplina dell’art. 106 TUB e del D.M. n. 53/2015, con conseguente necessità di autorizzazione/iscrizione all’albo degli intermediari finanziari; deduceva inoltre l’assenza del prezzo, la nullità per difetto di autorizzazione ex art. 115 TULPS e la mancata prova della conoscenza del divieto di cessione contenuto nelle condizioni generali di trasporto. La società cessionaria, nel suo ricorso incidentale condizionato, lamentava invece che il giudice d’appello non si fosse pronunciato sulla vessatorietà e quindi inefficacia della clausola contrattuale che vietava la cessione del credito. La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, qualificando il negozio come cessione di credito a titolo oneroso non riconducibile a un’attività di finanziamento riservata ex art. 106 TUB e ritenendo cedibile il credito indennitario da cancellazione del volo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché carente di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. e comunque diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, perché tutti sostanzialmente mirati a sovrapporre una diversa ricostruzione del rapporto contrattuale rispetto a quella del giudice di merito, che aveva logicamente escluso la causa di finanziamento, qualificato l’operazione come compravendita/cessione di credito, reputato il prezzo determinato o determinabile e escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 115 TULPS. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente principale e ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi prospettati come violazioni di legge o nullità processuali sono stati ritenuti, in concreto, censura di merito e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando i documenti e le contestazioni sono stati prodotti nel giudizio di merito; la mera trascrizione non basta.

  • art. 81 c.p.c.

    La dedotta carenza di legittimazione attiva è stata prospettata come conseguenza della qualificazione del negozio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 106 TUB

    La norma riserva agli intermediari autorizzati l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico; non ogni cessione onerosa di credito integra però un finanziamento soggetto ad autorizzazione.

  • art. 2 D.M. 2 aprile 2015, n. 53

    La nozione di concessione di finanziamenti comprende anche l’acquisto di crediti a titolo oneroso, ma solo quando l’operazione realizzi effettivamente una causa di finanziamento, cioè un’anticipazione di denaro o altra utilità da restituire.

  • art. 115 TULPS

    L’autorizzazione di pubblica sicurezza per il recupero crediti per conto terzi non è necessaria quando il soggetto agisce per il recupero di un credito proprio, conseguente a una cessione valida.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché incompatibile con la qualificazione del rapporto adottata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i casi di utilizzo di prove non dedotte, prove d’ufficio illegittime o prova legale mal valutata.

  • art. 1260 c.c.

    Il credito risarcitorio/indennitario è, in linea di principio, cedibile, salvo divieto di legge o di patto con specifiche condizioni di opponibilità/conoscenza.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto è sufficientemente determinato o determinabile se il credito e il corrispettivo sono ricostruibili per relationem tramite il regolamento contrattuale richiamato.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali, non tramite mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative non è stata riconosciuta, poiché l’operazione non è stata qualificata come finanziamento riservato.

  • art. 1470 c.c.

    La cessione è stata ricondotta dal giudice di merito a una compravendita del credito, con corrispettivo determinato secondo il listino prezzi.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La prova della conoscenza del divieto di cessione non può essere affermata in base a deduzioni generiche, ma deve risultare da elementi probatori ritualmente apprezzabili.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso inammissibile ha legittimato la condanna per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • La cessione di un credito indennitario o risarcitorio è, in linea generale, ammissibile e consente al cessionario di agire in proprio verso il debitore ceduto, salvo un divieto normativo specifico o un patto opponibile nei limiti di legge.
  • Non ogni cessione onerosa di credito integra un’attività di finanziamento soggetta alla disciplina autorizzatoria dell’art. 106 TUB: occorre verificare in concreto se l’operazione realizzi una vera causa di finanziamento, cioè un’anticipazione di denaro o di altra utilità da restituire.
  • La qualificazione del negozio dipende dalla sua causa concreta e dal regolamento contrattuale complessivo; se il corrispettivo è dovuto solo all’esito positivo del recupero del credito e non vi è anticipazione al cedente, la causa di finanziamento può essere esclusa.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente le regole violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del contratto.
  • La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo che si alleghi l’uso di prove non introdotte dalle parti, prove d’ufficio illegittime o la considerazione a prova legale di elementi liberamente valutabili.
  • L’oggetto del contratto è valido quando il credito ceduto e il prezzo siano determinabili anche per relationem mediante richiamo a listini o condizioni generali richiamate nel testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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