Cassazione Civile, Ordinanza n. 11158/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2007-2011, emessi dal Comune in relazione a una quota di comproprietà di un'area fabbricabile. L'ente ha contestato omissioni o infedeltà dichiarative quanto al valore del bene e ha rideterminato la base imponibile. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo: non maturata la decadenza per l'anno 2007; sussistente l'obbligo dichiarativo per i terreni fabbricabili e per le costruzioni; legittimo il metodo di stima adottato, fondato anche su dati dell'Agenzia del Territorio e su parametri ritenuti non tassativi; non dimostrate le ulteriori eccezioni della contribuente. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il valore delle aree andava determinato al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta secondo i parametri legali tassativi, senza usare un dato di compravendita del 2012 e senza trascurare la mancata attuazione degli strumenti urbanistici che avrebbe ridotto la potenzialità edificatoria; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per uso scorretto della prova presuntiva, avendo la CTR valorizzato una vendita del 2012 non rappresentativa del mercato e ignorato elementi contrari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR aveva liquidato come infondate le altre eccezioni senza specificarle né spiegarne il rigetto; 4) violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 per tardività degli avvisi dell'anno 2007, assumendo che il termine decadenziale decorresse dal versamento del 2007 e non dalla dichiarazione del 2008; 5) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'art. 12 d.lgs. 472/1997, per avere il Comune irrogato sanzioni separate per più annualità anziché una sanzione unica per violazioni della stessa indole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'omessa o infedele dichiarazione e sul conseguente dies a quo del termine decadenziale dall'anno in cui la dichiarazione andava presentata. Ha accolto il primo motivo, limitatamente alla censura di violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, affermando che i criteri di stima del valore venale delle aree fabbricabili previsti dalla norma sono tassativi e vincolanti e che il giudice di merito non può sostituirli con valutazioni basate su elementi diversi o aprioristici. Ha accolto anche il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente perché non consentiva di comprendere quali eccezioni fossero state esaminate e per quali ragioni fossero state respinte. Sono rimaste assorbite la parte residua del primo motivo, il secondo motivo e il quinto motivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale relative sia alla decadenza sia alla stima del valore imponibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi relativi alla potenzialità edificatoria del terreno.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
"gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, il termine di decadenza decorre dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
Per le aree fabbricabili la base imponibile va determinata secondo criteri legali tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
Richiamato per contestare l'uso della prova presuntiva nella stima del valore dell'area; la Corte lo ha considerato assorbito dalla necessità di applicare i criteri legali di valutazione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente quando non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sul ragionamento del giudice.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia su una questione relativa al cumulo delle sanzioni, rimasta assorbita.
Invocato per sostenere che, in presenza di violazioni della stessa indole su più periodi d'imposta, dovesse essere irrogata una sanzione unica.
Massime di principio
- In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la determinazione del valore imponibile deve avvenire applicando i parametri legali previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno carattere tassativo e non possono essere sostituiti da valutazioni generiche o da elementi estranei alla norma.
- Il giudice di merito, quando è contestato il valore di un'area fabbricabile, deve verificare la corrispondenza della stima ai criteri legali riferiti all'anno di imposizione; non è consentito fondare la base imponibile su un dato valutativo aprioristico o su compravendite non pertinenti al periodo d'imposta.
- In caso di omessa o infedele dichiarazione, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non dal mero momento del versamento contestato, se la decisione di merito si fonda sull'inadempimento dichiarativo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si sviluppa su un presupposto diverso da quello posto a base della decisione, è inammissibile.
- Ricorre motivazione apparente quando la sentenza si limita a formule generiche di rigetto senza indicare quali specifiche difese siano state esaminate e perché siano state disattese, impedendo il controllo logico-giuridico del provvedimento.
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