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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12578/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare con effetti anticipati, stipulato nel 2008. Il promittente venditore ha agito per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento dell’altra parte, il trattenimento della somma ricevuta come caparra/anticipo e il risarcimento del danno. Il promissario acquirente si è difeso chiedendo il rigetto della domanda e ha proposto riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, deducendo che questi non aveva procurato nei tempi dovuti il certificato di abitabilità/agibilità e la cancellazione di un’ipoteca, con condanna alla restituzione del doppio della caparra, al risarcimento del maggior danno e a un’indennità per i miglioramenti apportati all’immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda del venditore, dichiarando la risoluzione per inadempimento dell’acquirente e il diritto a trattenere la caparra. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto inadempiente il venditore, dichiarando risolto il preliminare per suo inadempimento e condannandolo a restituire euro 20.000,00 oltre interessi, escludendo però il diritto del promissario acquirente al doppio della caparra poiché non aveva esercitato il recesso, ma aveva chiesto la risoluzione. In cassazione il venditore ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova relativa alla raccomandata del 10/02/2010 con cui l’acquirente aveva richiesto il certificato di agibilità, sostenendo che la ricevuta di spedizione fosse priva di elementi identificativi; dall’altro la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su domanda nuova, poiché la Corte d’appello avrebbe accolto la richiesta di restituzione degli acconti, mentre in primo grado era stata formulata solo domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che non vi fosse un errore di percezione su una prova inesistente, ma una valutazione del materiale probatorio e un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: la Corte d’appello non aveva posto a fondamento della decisione una prova inesistente, bensì aveva ritenuto acquisita la prova della spedizione della raccomandata del 10/02/2010. Sul secondo ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la pronuncia della Corte territoriale era rimasta entro il perimetro del petitum: la restituzione degli acconti versati, in connessione con la domanda di risoluzione, non costituiva domanda nuova ma semplificazione della domanda originaria; inoltre, in tema di caparra confirmatoria, quando la parte non inadempiente chiede la risoluzione anziché il recesso, la restituzione di quanto versato è effetto restitutorio della risoluzione stessa per venir meno della causa della corresponsione. È stato quindi confermato l’esito favorevole al promissario acquirente già ottenuto in appello. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non dover osservare la regola di valutazione della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile come violazione dell’art. 115 l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. L’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è sindacabile solo se concerne una circostanza discussa tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice d’appello si mantiene entro il perimetro del petitum e accoglie una domanda di restituzione collegata alla risoluzione, qualificandola come semplificazione della domanda originaria e non come domanda nuova.

  • art. 1385, terzo comma, c.c.

    Se la parte non inadempiente, invece di esercitare il recesso, chiede la risoluzione del contratto, la restituzione della caparra/degli acconti è dovuta quale effetto della risoluzione, per venir meno della causa giustificativa del pagamento.

  • art. 1454 c.c.

    È richiamato come base della risoluzione di diritto dichiarata dal Tribunale, poi riformata in appello; nel caso concreto la Corte di cassazione non entra nel merito della corretta applicazione della norma, limitandosi al controllo processuale dei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito fondi la decisione su prove non introdotte in giudizio o dichiari di non voler applicare la regola legale di valutazione della prova; non basta contestare l’apprezzamento comparativo delle prove raccolte.
  • L’errore di percezione sulla prova è sindacabile in cassazione solo se il giudice abbia travisato il contenuto oggettivo di una prova esistente e tale circostanza sia stata oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra ultrapetizione la condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto quando tale effetto restitutorio sia connaturato alla domanda di risoluzione e rappresenti una diversa formulazione, più semplice, della pretesa già introdotta.
  • In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che scelga la risoluzione del contratto anziché il recesso non può invocare la disciplina del doppio della caparra come effetto automatico del rimedio: la restituzione di quanto versato consegue alla caducazione della causa del pagamento per effetto della risoluzione.
  • Quando il giudice di merito accerta la prova della spedizione e ricezione di una comunicazione rilevante ai fini dell’inadempimento, tale accertamento di fatto è sottratto al sindacato di legittimità se la doglianza mira solo a rivalutare il materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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