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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20218/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una pronuncia di merito che ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un breve periodo, dichiarato inefficace il licenziamento intimato e condannato la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria, da calcolarsi sull’ultima retribuzione utile ai fini del TFR e con detrazione di quanto percepito dalla lavoratrice per altre attività nel periodo di estromissione. Su tale base la lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di euro 96.666,45. L’opposizione della società al decreto è stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che nel giudizio di opposizione si dovesse verificare la corretta quantificazione del credito e che i conteggi andassero controllati alla luce delle ragioni di diritto contenute nella sentenza di accertamento. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche, eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, miravano a un riesame del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre la società non aveva riportato adeguatamente gli atti difensivi rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sul fatto che la creditrice aveva introdotto un autonomo giudizio per la quantificazione del credito e che l’opponente contestava non i conteggi in sé, ma solo la normativa applicabile al calcolo, risultata erroneamente individuata dalla società. Ha inoltre considerato autonomamente inammissibile il ricorso per difetto di specifica riproduzione degli scritti difensivi e perché la ricorrente chiedeva un nuovo esame degli elementi di fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina del procedimento monitorio e dell’opposizione; la Corte osserva che la censura era generica e non si confrontava con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere un vizio nella valutazione dell’onere probatorio e dei conteggi; la Corte ritiene la doglianza inconferente rispetto alla motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancata riproduzione adeguata degli atti e degli scritti difensivi rilevanti impedisce alla Corte di verificare la natura delle contestazioni e determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 18 St. lav.

    La Corte d’appello aveva escluso che la quantificazione fosse stata effettuata in base a tale disposizione, rilevando invece l’applicazione dei criteri risarcitori del d.lgs. n. 23/2015.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Indicato dalla sentenza d’appello come parametro risarcitorio applicato per il calcolo dell’indennità dovuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze generiche, eccentriche o che presuppongano una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie o una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
  • Quando il ricorrente deduce vizi relativi a norme processuali o all’onere della prova, deve indicare con precisione quale norma si assume violata e come la violazione abbia inciso sulla decisione.
  • L’omessa o insufficiente riproduzione degli atti e degli scritti difensivi rilevanti, in modo da consentire alla Corte di verificare la decisività delle contestazioni, può determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
  • Se il giudice di merito accerta che la contestazione non riguarda la quantificazione aritmetica del credito ma solo la normativa da applicare al calcolo, è inconferente il motivo di ricorso che si limita a sostenere la necessità di verificare i conteggi senza confrontarsi con tale premessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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