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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14457/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti avevano ottenuto decreti ingiuntivi per retribuzioni relative al mese di giugno 2019 e, notificando anche l'atto di precetto, avevano addebitato alla datrice di lavoro ulteriori onorari autoquantificati e autoliquidati per la fase di studio e introduttiva dell'esecuzione. La società aveva proposto opposizione sostenendo di avere nel frattempo pagato quanto dovuto, che il credito non fosse esigibile al momento del ricorso monitorio e che, per il precetto, la tabella n. 6 del D.M. n. 55/2014 prevedesse una voce unica comprensiva anche della disamina del titolo esecutivo e della sua notificazione, sicché non erano dovuti ulteriori compensi per la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, revocando i decreti ingiuntivi e annullando i precetti limitatamente alla voce "studi". In appello, la Corte territoriale aveva invece riconosciuto ai lavoratori il diritto alla rifusione integrale delle spese del primo grado, inclusa la fase monitoria. La società ricorrente ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su titolo esecutivo, precetto e liquidazione dei compensi professionali; con il secondo, violazione delle regole sull'interpretazione del rapporto di lavoro e sulla prova di un uso locale relativo alla scadenza delle retribuzioni nel settore del trasporto pubblico locale, oltre a vizio motivazionale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dato atto della notifica della sentenza impugnata, ma non aveva depositato nel termine di cui all'art. 369, commi 1 e 2, n. 2, c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; il successivo deposito separato ai sensi dell'art. 372 c.p.c. era comunque tardivo. La Corte ha escluso che potesse operare la sanatoria derivante dalla disponibilità della relata nel fascicolo del controricorrente, poiché tale copia notificata non risultava comunque depositata nel rispetto del termine previsto. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione della società datrice di lavoro, rilevando il mancato deposito, nel termine perentorio dell'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata. Ha escluso che il tardivo deposito separato potesse sanare la mancanza e ha ritenuto non applicabile la soluzione che evita l'improcedibilità quando la relata risulti già disponibile nel fascicolo per effetto di produzione tempestiva del controricorrente o di acquisizione d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei lavoratori controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di titolo esecutivo e azione esecutiva, ma la Corte non ha esaminato il merito per improcedibilità.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione all'atto di precetto e alla sua struttura; la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 482 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso sulla disciplina dell'esecuzione forzata, senza scrutinio nel merito per improcedibilità.

  • art. 12 preleggi

    Invocato nel primo motivo per l'interpretazione delle norme sulla liquidazione dei compensi, ma non esaminato nel merito.

  • art. 4, comma 5, lett. e), D.M. n. 55/2014

    Invocato per sostenere che la tabella delle fasi esecutive prevede una sola voce comprensiva delle attività relative al precetto; la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla scadenza della retribuzione e all'uso del settore, senza decisione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione del rapporto e dell'uso locale, non esaminato nel merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione sistematica, non esaminato nel merito.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di usi, senza esame nel merito.

  • art. 8 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la prova dell'uso locale, senza esame nel merito.

  • art. 369 c.p.c.

    È norma decisiva: il mancato deposito, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso quando la sentenza sia stata notificata.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione separata della copia notificata è possibile solo se effettuata nel rispetto del termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.; il deposito tardivo non sana la mancanza.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la sanatoria può operare se la relata risulti nel fascicolo del controricorrente prodotta tempestivamente.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il collegamento tra notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nella parte introduttiva del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto nella misura pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza che esclude la lesione del diritto di difesa, poiché l'onere di deposito è una regola processuale che disciplina l'esercizio del diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente per cassazione deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • La produzione separata della sentenza notificata ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non sana il vizio se interviene oltre il termine perentorio di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
  • L'improcedibilità può essere evitata solo se la relata di notificazione sia comunque già acquisita al fascicolo della Corte in modo tempestivo, ad esempio per produzione del controricorrente nel termine utile o per acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione e alla tutela del giudicato formale, senza comprimere il diritto di difesa perché si tratta di un onere processuale di esercizio del potere di impugnazione.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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