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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33077/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva confermato la confisca di prevenzione di due beni immobili formalmente intestati a lei, acquistati ed edificati tra il 2017 e il 2020, durante il periodo di pericolosità qualificata del coniuge proposto, individuato tra il 2010 e il 2020. Al coniuge era stata applicata la sorveglianza speciale e la confisca in relazione, tra l’altro, alla partecipazione di vertice a un’associazione mafiosa. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che i giudici della prevenzione avessero applicato erroneamente i criteri elaborati per la confisca ex art. 240-bis c.p. in tema di necessaria riferibilità temporale delle risorse impiegate nell’acquisto o nell’edificazione dei beni. Ha affermato che le risorse avrebbero avuto origine lecita e sarebbero consistite in attività lavorativa propria, lavori eseguiti in economia, una somma di 22.000 euro proveniente da un prestito bancario contratto dalla cognata e materiali edili messi a disposizione dalla madre. La Corte ha rilevato che entrambi i coniugi erano privi di adeguate fonti di reddito, che sussisteva una sproporzione economica superiore a 330.000 euro e che il fabbricato aveva un valore di 86.250 euro, oltre ai costi di costruzione. Le allegazioni sui lavori in economia e sui materiali edili sono state ritenute assertive e prive di riscontri. Il finanziamento della cognata è stato considerato una passività da rimborsare, non una posta attiva idonea a dimostrare la lecita provenienza delle risorse. La ricorrente ha inoltre contestato la motivazione dei giudici di merito e sostenuto che, ai fini della sproporzione, fosse necessario rapportare redditi e acquisti ai singoli momenti di acquisizione, richiamando il principio della sentenza Montella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili le doglianze con cui la ricorrente riproponeva le proprie allegazioni sulla capacità reddituale, poiché i giudici di merito le avevano esaminate con motivazione ampia e non specificamente criticata. Ha inoltre osservato che, quale terza intestataria formale, la ricorrente avrebbe potuto contestare la confisca prospettando esclusivamente l’effettiva titolarità esclusiva dei beni, non l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, riservata al proposto. Le deduzioni difensive sono state comunque ritenute incoerenti e infondate, perché riconducevano parte delle risorse al proposto o al suo nucleo familiare. La Corte ha distinto la confisca di prevenzione dalla confisca ex art. 240-bis c.p.: nella prima, in presenza di pericolosità qualificata, il periodo di riferimento è delimitato dalla durata accertata della pericolosità sociale. Poiché l’acquisto e l’edificazione erano avvenuti integralmente in tale periodo e risultavano finanziati in misura assorbente o prevalente con capitali di provenienza ingiustificata del soggetto pericoloso, il bene formalmente intestato alla coniuge è stato ritenuto sostanzialmente nella disponibilità del proposto e legittimamente confiscabile.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai presupposti della confisca di prevenzione; la Corte ha escluso che sia stata violata dai giudici di merito.

  • art. 240-bis c.p.

    La Corte ha distinto i criteri temporali della confisca ex art. 240-bis c.p. da quelli della confisca di prevenzione, osservando che la prima è collegata a specifici reati-spia e la seconda, in caso di pericolosità qualificata, alla durata accertata della pericolosità sociale.

  • art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356

    La disciplina previgente della confisca oggi ricondotta all’art. 240-bis c.p. è stata richiamata per evidenziare la diversa necessità di correlare sproporzione e incremento patrimoniale ai singoli acquisti.

  • art. 616 c.p.p.

    È stato applicato per porre a carico della ricorrente le spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella confisca di prevenzione avente a oggetto beni formalmente intestati a un terzo, il terzo può contestare la misura rivendicando l’effettiva ed esclusiva titolarità del bene, ma non può dedurre l’insussistenza dei presupposti applicativi della confisca, questione riservata al proposto.
  • In caso di pericolosità qualificata, la pericolosità sociale accertata costituisce la misura temporale dell’ambito applicativo della confisca di prevenzione; possono quindi essere confiscati i beni riconducibili al proposto acquisiti durante il periodo iniziale e finale della pericolosità accertata.
  • La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche quando l’acquisto o la costruzione siano finanziati mediante credito bancario, poiché il finanziamento costituisce una passività da rimborsare e il relativo costo deve essere valutato rispetto alle risorse lecite del prevenuto e del suo nucleo familiare.
  • L’immissione, in misura assorbente o prevalente rispetto al valore del bene, di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso per l’acquisto o l’edificazione di un bene formalmente intestato a un familiare convivente dimostra la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto e ne consente la confisca di prevenzione, anche se una parte delle spese è stata sostenuta dal coniuge durante il matrimonio.
  • Il principio elaborato per la confisca ex art. 240-bis c.p., secondo cui la sproporzione deve essere rapportata ai redditi e alle attività economiche disponibili al momento dei singoli acquisti, non si applica in modo identico alla confisca di prevenzione fondata sulla pericolosità qualificata, il cui riferimento temporale è costituito dal periodo di pericolosità accertata.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

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