Cassazione Civile, Ordinanza n. 11561/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel noleggio di autovetture ha impugnato davanti al giudice tributario un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che aveva disposto la cessazione della partita IVA, l'esclusione dal VIES e l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Il provvedimento era fondato sugli esiti di una verifica della Guardia di Finanza, da cui emergevano elementi ritenuti indicativi dell'inesistenza della società o comunque dell'assenza di una struttura idonea allo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata. In primo grado la società aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell'atto. Il giudice tributario, invece di decidere sulla propria giurisdizione o declinare eventualmente a favore del giudice amministrativo, ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, ritenendo dubbia la spettanza della giurisdizione. Il ricorso ex officio mirava quindi a ottenere una pronuncia della Corte di cassazione sulla giurisdizione nella controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio di giurisdizione. Ha ritenuto che il giudice adito direttamente dalla parte non può investire immediatamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione: il regolamento d'ufficio è esperibile solo dal giudice successivamente investito a seguito di translatio iudicii, entro il termine previsto e nei limiti indicati dalla disciplina processuale. Poiché la causa era stata introdotta direttamente dinanzi al giudice tributario e non vi era stata alcuna riassunzione dopo una precedente declinatoria di giurisdizione di altro giudice, mancavano i presupposti per il conflitto d'ufficio. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione delle parti; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice adito deve decidere sulla questione di giurisdizione e, se del caso, declinarla; non può in via diretta investire le Sezioni Unite fuori dai casi consentiti.
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto dalle parti o dalla pubblica amministrazione nei limiti previsti; al di fuori di tali ipotesi opera il meccanismo del regolamento d'ufficio solo per il giudice della causa riassunta.
art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69
Il regolamento di giurisdizione d'ufficio è ammissibile solo nel caso di causa riassunta dopo una precedente decisione di difetto di giurisdizione, entro la prima udienza e se la Corte non si sia già pronunciata.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2024
È richiamato come disciplina di rinvio nel giudizio tributario per il regolamento di giurisdizione d'ufficio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel regime previgente costituiva la norma di rinvio alla disciplina processuale civile, oggi sostituita dal richiamo contenuto nel t.u. della giustizia tributaria.
Massime di principio
- Il giudice che riceve direttamente la domanda non può sollevare d'ufficio alle Sezioni Unite il conflitto di giurisdizione se la causa non proviene da una precedente pronuncia declinatoria di altro giudice; deve prima decidere egli stesso sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
- Il regolamento d'ufficio di giurisdizione è istituto eccezionale e presuppone la translatio iudicii: solo il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta dopo una declinatoria di giurisdizione può investire la Cassazione, entro la prima udienza e in assenza di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite.
- Quando mancano i presupposti legali per il regolamento d'ufficio, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza affrontare il merito della ripartizione di giurisdizione tra i diversi ordini giudiziari.
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