Cassazione Civile, Ordinanza n. 24185/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di una società. La società proponeva opposizione deducendo, nel merito, la prescrizione delle competenze stragiudiziali, l’erronea determinazione dei compensi per una causa di valore indeterminabile, l’illegittimità della maggiorazione del 50% prevista dal D.M. n. 55/2014, la non debenza dei compensi per la fase istruttoria oltre la rinuncia al mandato e l’erronea liquidazione delle spese per il parere di congruità e di quelle del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, però, rilevava che l’opposizione era stata introdotta con citazione, non con ricorso, e che il deposito/iscrizione a ruolo era avvenuto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; perciò dichiarava l’opposizione inammissibile e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione la società denunciava: 1) violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi d’avvocato potesse essere introdotta con citazione e che il termine dovesse dirsi rispettato se la citazione fosse stata notificata entro quaranta giorni; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che l’eccezione di tardività fosse stata proposta solo in udienza e che, comunque, dovevano operare gli effetti processuali del rito originario ex art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 150/2011, poiché la citazione era stata notificata entro il termine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per le controversie ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; se invece viene proposta con citazione, opera il mutamento di rito, ma la tempestività va valutata secondo la forma che avrebbe dovuto essere adottata. Nel caso concreto, essendo il decreto ingiuntivo stato notificato il 18 dicembre 2013 e l’iscrizione a ruolo dell’opposizione avvenuta l’11 febbraio 2014, il termine di quaranta giorni era spirato il 27 gennaio 2014. Di conseguenza l’opposizione era tardiva e correttamente dichiarata inammissibile dal Tribunale. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente al professionista di stare in giudizio in proprio
richiamato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte precisa che nel rito speciale ex D.Lgs. n. 150/2011 l’opposizione va introdotta con ricorso
indicato dalle Sezioni Unite come modello di introduzione dell’opposizione nel rito speciale relativo ai compensi professionali
richiamato quale base del principio di raggiungimento dello scopo e di equipollenza tra citazione e ricorso nei casi di errore formale
richiamato quale ulteriore fondamento del principio di conservazione degli atti processuali
norme invocate a sostegno dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo
regola le controversie sulla liquidazione dei compensi degli avvocati e la relativa opposizione, da trattarsi con rito sommario speciale
richiamato per affermare l’impugnabilità dell’ordinanza che decide sull’an del compenso
in caso di erronea introduzione con il rito sbagliato impone il mutamento di rito; gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze maturate
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28
norma di riferimento delle controversie sulla liquidazione degli onorari degli avvocati, richiamata dall’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011
D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 1
richiamato nei motivi di opposizione per contestare la maggiorazione del 50% degli onorari
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle controversie per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati soggette al rito speciale del D.Lgs. n. 150/2011, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere introdotta con ricorso secondo il modello del procedimento sommario speciale; l’uso della citazione comporta il mutamento del rito, ma non salva automaticamente la tempestività se l’azione è soggetta a termine di decadenza.
- Quando l’atto introduttivo è stato depositato o notificato con la forma processuale errata, la tempestività va valutata in base al modello che avrebbe dovuto essere adottato; in particolare, se l’azione doveva essere proposta con ricorso, la semplice notificazione della citazione non basta e rileva il deposito dell’atto nella cancelleria ai fini del rispetto del termine decadenziale.
- L’art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 opera come norma di sanatoria del vizio di forma e di conservazione degli effetti dell’atto introduttivo solo entro i limiti delle decadenze già maturate secondo il rito che avrebbe dovuto applicarsi.
- L’erronea scelta tra citazione e ricorso non determina di per sé nullità insanabile, ma nei procedimenti soggetti a termini di decadenza l’inosservanza del modello corretto può rendere tardiva l’azione e condurre all’inammissibilità.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non scalfisca la ratio decidendi della decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la disciplina speciale sul rito e sulla decorrenza del termine di opposizione.
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