Cassazione Civile, Ordinanza n. 14232/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto aveva ceduto alla figlia la piena proprietà della propria quota indivisa di 1/2 di un immobile. L’agente della riscossione, assumendo che il cedente fosse debitore per numerose cartelle e avvisi di accertamento esecutivi per un rilevante importo complessivo, aveva agito in revocatoria per ottenere l’inefficacia dell’atto nei propri confronti, deducendo la lesione della garanzia patrimoniale e la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato l’inefficacia, limitandola alla quota alienata e ritenendo non applicabile l’art. 2901, comma 3, c.c. La ricorrente per cassazione denunciava violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la vendita non fosse revocabile perché costituente adempimento di un debito scaduto, in quanto la banca del debitore avrebbe revocato il rapporto solo successivamente; lamentava inoltre che la Corte territoriale non avesse esaminato un documento prodotto in appello e contestava l’affermazione secondo cui la vendita non fosse l’unico mezzo per adempiere, assumendo che gli altri beni del debitore non avessero effettivo valore monetizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso fosse privo di un’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale idonea a soddisfare l’art. 366, n. 3, c.p.c., poiché non illustrava con sufficiente precisione le ragioni della domanda originaria, lo svolgimento del primo grado e la ratio della decisione di appello. Ha inoltre osservato che, comunque, le censure non erano idonee a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo sul documento prodotto in appello non dimostrava l’ammissibilità della produzione tardiva, mancando la deduzione dell’impossibilità di produrlo in primo grado; la critica sulla mancanza di nesso necessario tra vendita e pagamento richiedeva invece una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti economici previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
La previsione è ritenuta applicabile alla sola ipotesi di atto dispositivo compiuto in adempimento di un debito scaduto; non si estende al caso ritenuto concreto dalla Corte territoriale, nel quale non risultava la necessaria riconducibilità dell’alienazione a tale schema.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non colpivano in modo adeguato la ratio decidendi.
Richiede un’esposizione sommaria ma completa del fatto sostanziale e processuale; la sua omissione o inadeguatezza determina inammissibilità del ricorso.
La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo nei limiti normativi; la parte che se ne dolga deve allegare circostanze idonee a dimostrarne l’ammissibilità, in particolare l’impossibilità di produrli prima.
La Corte d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato/parte necessaria non presente nel grado di appello.
La trattazione del ricorso è avvenuta con il procedimento camerale previsto da tale norma.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sono evocati dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura perché non idonea a superare le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione del fatto sostanziale e processuale è talmente carente da non consentire alla Corte di comprendere le ragioni della domanda, lo svolgimento dei gradi di merito e la ratio della decisione impugnata.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze che non colpiscono il decisum o che richiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La deduzione del mancato esame di documenti prodotti in appello richiede la dimostrazione della loro ammissibilità secondo l’art. 345 c.p.c., inclusa, se del caso, l’allegazione dell’impossibilità di produrli in primo grado.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
- L’art. 2901, comma 3, c.c. opera solo nel perimetro dell’atto dispositivo posto in essere per l’adempimento di un debito scaduto, e la sua applicazione richiede che la fattispecie concreta sia ricondotta in modo coerente a tale schema.
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