Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22072/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia riguarda la prima proroga del trattenimento di un cittadino ghanese presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, disposta dal Giudice di Pace su richiesta della Questura. La Questura aveva prospettato gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità dello straniero e nell'acquisizione dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di proroga, deducendo due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che mancassero i presupposti legali per la proroga e che l'amministrazione non avesse dato prova di concrete attività istruttorie; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inesistenza di contatti tra Questura e Ministero, sempre in relazione ai medesimi parametri normativi. In sostanza, contestava che il giudice di pace avesse ritenuto sussistenti le "gravi difficoltà" richieste dalla legge sulla base di motivazione insufficiente e di circostanze irrilevanti, attribuendo inoltre impropriamente fede privilegiata alle dichiarazioni dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il provvedimento del Giudice di Pace non avesse accertato in modo specifico e congruente le condizioni tassative richieste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per la proroga del trattenimento. Ha considerato assorbito il secondo motivo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe potuto essere disposta era già decorso. Non ha regolato le spese di lite, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione spetta al giudice del procedimento. Ha inoltre rilevato che il processo era esente da contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per censurare la violazione di legge dedotta nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 15, parr. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    è richiamato come parametro europeo sulla disciplina del trattenimento e della proroga in funzione del rimpatrio.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni"

    la proroga è ammessa solo in presenza di specifiche e rigorosamente accertate gravi difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio; l'amministrazione è onerata di darne concreta contezza.

  • art. 13 Cost.

    viene richiamato per ribadire che la limitazione della libertà personale è consentita solo nei limiti e con le garanzie previste dalla legge, senza discrezionalità amministrativa.

  • art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non può proseguire perché il termine per disporre la proroga è ormai decorso.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va richiesta al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    nel giudizio di cassazione la liquidazione delle spese per la parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione statale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione perché il processo risulta esente da contributo.

Massime di principio

  • La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero è legittima solo se il giudice accerta in modo specifico la sussistenza delle condizioni legali tassative, senza poter fare leva su formule generiche o su motivazioni per relationem non sorrette da concreti riscontri.
  • L'amministrazione richiedente la proroga è onerata di dimostrare le gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità o nell'acquisizione dei documenti di viaggio; il giudice non può supplire alla mancanza di tale prova con mere dichiarazioni apodittiche.
  • Nei provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il controllo giurisdizionale è vincolato dalla riserva di legge e non può autorizzare proroghe sganciate dai presupposti temporali e sostanziali previsti dalla normativa.
  • Le dichiarazioni della pubblica amministrazione non godono di fede privilegiata quanto al loro contenuto ideologico, né tale fede può estendersi a circostanze solo prospettate in giudizio senza adeguato riscontro documentale.
  • Quando il termine per disporre la proroga del trattenimento è ormai scaduto, la cassazione del provvedimento deve avvenire senza rinvio, non residuando spazio per una nuova decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.