Cassazione Penale, Sentenza n. 17699/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.) e numerose violazioni dell'art. 73 DPR 309/90 in concorso (art. 110 c.p.). La difesa deduceva: inosservanza ed erronea applicazione di norme, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; contestava la sussistenza del grave quadro indiziario rispetto al ruolo associativo attribuito al ricorrente e l'attualità delle esigenze cautelari; sosteneva che le conversazioni interceptate non dimostravano la consapevole partecipazione dell'indagato all'associazione; chiedeva la diversa qualificazione della sua condotta (favorggiamento personale) e il riconoscimento di una cessazione dell'attività illecita da maggio 2022, non rilevata dal tribunale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in massima parte, deduzioni di merito e una diversa valutazione degli elementi probatori, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo che sussistano vizi di legge o manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto invece adeguata, coerente e non contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fatto riferimento a molteplici fonti probatorie (intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri, appunti manoscritti, arresti, osservazioni) dalle quali emergerebbe un quadro indiziario grave circa l'esistenza di un'associazione stabile attiva tra settembre 2021 e maggio 2022 e il ruolo del ricorrente nella fornitura e collocazione di stupefacente in Campania. La Corte ha inoltre escluso l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto (esclusione del ruolo apicale) in quanto la diversa qualificazione non avrebbe inciso sui presupposti e sulla durata della misura cautelare. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità le censure relative al dolo, alla stabilità della partecipazione e al travisamento della prova circa l'identità del "Paolo" citato nelle intercettazioni. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul procedimento per l'applicazione delle misure cautelari; richiamata per l'ordinanza con cui il Tribunale ha deciso sul riesame della misura cautelare
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede i delitti in materia di sostanze stupefacenti e le fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di droga; la Corte considera che la contestazione ai sensi del citato articolo possa giustificare la custodia cautelare in presenza di grave quadro indiziario
art. 416 bis.1 cod. pen. (aggravante)
Aggravante applicata ai reati associativi di tipo mafioso o similare; menzionata come aggravazione rilevante nella valutazione del quadro indiziario
Regola il concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alle plurime condotte concorrenti contestate al ricorrente
Sanziona la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; le numerose violazioni contestate costituiscono i reati- fine che alimentano il quadro indiziario per l'associazione
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) che giustificano la custodia in carcere; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente tale esigenza
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di inadeguatezza di misure non custodiali per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90; la Corte ricorda che tale presunzione si applica sia al comma 1 sia al comma 2 dell'art. 74 senza differenze in funzione del ruolo dell'associato
Stabilisce i termini massimi della custodia cautelare; la Corte osserva che tali termini risultano più lunghi per i delitti indicati dall'art. 407 c.p.p. e che non operano distinzioni tra le ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'istante; applicato per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità su ordinanze di riesame e misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica la conformità giuridica e la presenza di manifesta illogicità della motivazione, ma non riconsidera i fatti o rivaluta le prove e l'attendibilità delle fonti.
- La sussistenza di un grave quadro indiziario fondata su molteplici fonti (intercettazioni, sequestri, appunti, arresti, osservazioni) può giustificare la custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
- La qualificazione del ruolo nell'associazione (organizzatore vs semplice partecipe) è rilevante solo se la diversa qualificazione incide concretamente sui presupposti o sulla durata della misura cautelare; altrimenti la censura è priva di interesse e inammissibile.
- La presunzione relativa di inadeguatezza di misure alternative prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90 si applica senza distinzione tra le diverse forme associative, rendendo più difficile ottenere misure meno afflittive quando il quadro indiziario è grave.
- L'allegazione generica di cessazione dell'attività illecita o di allontanamento dall'associazione non è autosufficiente: chi impugna deve fornire elementi specifici e probatori per superare la valutazione del giudice di merito.
- Il travisamento della prova deve essere dedotto con specificità e dimostrare un errore di trasposizione o un distorto significato del dato probatorio; semplici interpretazioni alternative delle parole intercettate sono sindacabili solo se costituiscono evidente travisamento.
- In caso di ricorso inammissibile per responsabilità colposa del ricorrente, è possibile l'imposizione della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p., con pagamento alla Cassa delle Ammende.
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