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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28415/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l'anno 2006. Il giudice tributario di appello aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che non fosse stato rispettato il termine di 60 giorni per impugnare la cartella e che non fosse stata fornita prova della notifica dell'atto. La contribuente sosteneva in cassazione, con il primo motivo, che il ricorso originario non avesse avuto ad oggetto la cartella in sé, ma il comportamento dell'agente della riscossione che non avrebbe dato corso all'istanza di sospensione ex L. n. 228/2012 entro 220 giorni; deduceva inoltre che, in mancanza della cartolina di ritorno, l'agente non avrebbe provato la notifica della cartella e che non si sarebbe potuta escludere la maturazione della fattispecie estintiva prevista dalla medesima legge. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di esaminare la questione della legittimazione dell'agente della riscossione a difendersi mediante avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui prospettava, senza autosufficienza e senza riproduzione degli atti, una diversa qualificazione del ricorso introduttivo rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla tempestività, affermando che incombeva sulla contribuente l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, non potendo essa limitarsi a invocare l'omesso deposito della cartolina di ricevimento da parte dell'agente della riscossione. Sempre il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alla pretesa fattispecie estintiva, perché una volta dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione il giudice non poteva esaminare il merito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Spese non liquidate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537, 538, 539 e 540, L. n. 228/2012

    Le disposizioni sulla sospensione e sulla possibile estinzione del carico non esonerano il contribuente dall'allegare e provare i presupposti della fattispecie invocata; non possono essere esaminate se la controversia è definita in rito per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    La questione sulla legittimazione dell'agente della riscossione a difendersi tramite avvocato del libero foro, proposta tardivamente, non può essere esaminata.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'inosservanza del termine di decadenza per impugnare l'atto deve essere provata da chi eccepisce la tardività, mediante produzione dell'atto impugnato e della relata di notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell'onere della prova: chi deduce la tempestività del ricorso perché la notifica sarebbe mancata non è tenuto a provare un fatto negativo in assoluto, ma nel caso deciso la contribuente non ha comunque assolto l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi impugna una cartella deve provare la tempestività dell'impugnazione; la mera allegazione dell'assenza della cartolina di ritorno o di irregolarità del fascicolo della riscossione non basta, se non è dimostrato il momento di decorrenza del termine.
  • Le questioni nuove o introdotte tardivamente nel giudizio di merito non possono essere riproposte utilmente in cassazione come se fossero state esaminate dal giudice di appello.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione per ragioni processuali, resta precluso l'esame del merito della pretesa fiscale o delle cause estintive del credito invocate dalla parte.
  • La contestazione della tardività dell'impugnazione segue le regole ordinarie sull'onere della prova: l'onere di documentare la notifica dell'atto e la decorrenza del termine si collega alla specifica posizione processuale della parte che eccepisce la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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