Cassazione Civile, Ordinanza n. 16349/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia tra sorelle riguardava un terreno del quale una parte sosteneva di avere acquistato, con scrittura privata del 24 agosto 1981, i diritti di comproprietà pari a 5/16, pagando contestualmente il prezzo e possedendo poi il fondo in modo continuato, anche tramite familiari che lo avrebbero coltivato e trasformato in uliveto. In giudizio la controparte contestava l'esistenza della scrittura privata e deduceva, invece, un diverso accordo orale di vendita non documentato. In primo grado era stata rigettata la domanda di usucapione per difetto di prova di un possesso uti dominus. In appello veniva ritenuta ammissibile ma infondata la domanda ex art. 2932 c.c., perché fondata su una scrittura non ritualmente prodotta, e veniva confermato il rigetto dell'usucapione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente proponeva due motivi, ma il testo della sentenza di legittimità espone solo che i controricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale; tale eccezione è stata accolta.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 365 c.p.c., rilevando che il ricorso era stato sottoscritto soltanto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, pur essendo stata la procura rilasciata anche a un avvocato cassazionista che però non aveva sottoscritto l'atto. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"a pena di inammissibilità"
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale; se l'unica sottoscrizione proviene da un difensore non abilitato, il ricorso è inammissibile anche se la procura sia stata conferita congiuntamente a un cassazionista che non abbia firmato l'atto.
è richiamato solo come base della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ma la Corte di merito l'aveva rigettata per difetto di rituale produzione del documento su cui la domanda era fondata.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il requisito di sottoscrizione del ricorso è soddisfatto solo se l'atto è firmato da un avvocato munito di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la mera indicazione in procura di un cassazionista non basta se questi non sottoscrive il ricorso.
- Quando la procura speciale è conferita congiuntamente a un difensore abilitato e a uno non abilitato, la firma apposta esclusivamente dal difensore non abilitato non integra il requisito di validità dell'atto.
- La mancata rituale produzione del documento fondante una domanda di esecuzione in forma specifica impedisce l'accoglimento della domanda stessa.
- Ai fini dell'usucapione, la coltivazione del fondo o l'impianto di colture, anche tramite terzi, non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus di una quota ideale, se mancano ulteriori elementi univoci di esercizio del potere di fatto corrispondente alla proprietà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16265/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16266/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16283/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16287/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →