Cassazione Penale, Sentenza n. 33893/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia (7/12/2021) per più ragioni: 1) vizio di interpretazione dell'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che la norma punirebbe solo l'indebita compensazione riguardante IVA o imposte sui redditi e non la compensazione che coinvolge ritenute e contributi; 2) mancanza di prova dell'elemento soggettivo (assenza di coscienza e volontà dell'imputato circa l'inesistenza dei crediti usati in compensazione); 3) vizio di motivazione e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, con censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata considerazione che l'imputato sarebbe stato amministratore solo formale e per breve tempo. La difesa chiedeva anche la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 10‑quater punisce l'indebita compensazione sia "verticale" sia "orizzontale", comprendendo anche crediti e debiti relativi a ritenute e contributi previdenziali/assistenziali inseribili nel modello F24. Ha inoltre dichiarato generico e quindi inammissibile il motivo sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo, osservando che l'esistenza di poste fiscali artificiose e la loro creazione e utilizzo dall'amministratore costituiscono indizi di consapevolezza. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e infondate: i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il provvedimento dispone altresì l'onere delle spese processuali e fissa in € 3.000,00 la somma da versare alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la Corte d'appello, nel merito, aveva già ridotto la pena a 1 anno e 4 mesi di reclusione rispetto ai 2 anni inflitti in primo grado, ed aveva escluso la recidiva).
Norme richiamate
art. 10‑quater, d.lgs. n. 74 del 2000
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro cinquantamila"; "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del richiamato articolo 17, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a euro cinquantamila"
La Corte interpreta la norma in senso ampio: punisce l'indebita compensazione indipendentemente dalla natura del tributo o della somma (imposte dirette, IVA, contributi previdenziali/assistenziali), sia in caso di compensazione "verticale" sia "orizzontale", ogniqualvolta l'uso di crediti inesistenti o non spettanti determini l'omesso versamento e un indebito risparmio di imposta.
art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997
Norma tecnica che consente l'utilizzo in compensazione di crediti risultanti da dichiarazioni fiscali o denunce contributive; la Corte la utilizza per collegare l'ambito applicativo dell'art. 10‑quater al modello F24 e alla possibilità di compensare imposte, contributi e altre somme unificate.
art. 10‑bis e art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamati come elementi sistematici: esistono nel medesimo decreto norme che presidiano violazioni relative a ritenute o a sottrazioni fraudolente, il che indebolisce la tesi secondo cui il decreto sanzionerebbe esclusivamente IVA e imposte sui redditi.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000
La norma sulla special cause di non punibilità per il pagamento integrale è interpretata come istituto premiale e non come argomento capace di limitare la portata sostanziale dell'art. 10‑quater ai soli tributi diretti o all'IVA.
artt. 62‑bis, 114, 133 cod. pen.
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della pena siano giustificati dalla gravità del fatto e dal contributo determinante dell'imputato alla realizzazione dell'offesa.
Applicata per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 28 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno di un presunto conflitto di giurisprudenza costituzionale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza e non ha riscontrato profili che giustificassero rilievi di incostituzionalità o rimessione alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- L'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 va interpretato in senso estensivo: l'indebita compensazione comprende crediti e debiti relativi anche a ritenute e contributi previdenziali/assistenziali inseribili nel modello F24.
- La creazione e l'utilizzo di poste attive artificiose e il loro impiego in compensazione costituiscono, salvo prova contraria, un forte indice della consapevolezza e volontà dell'agente (elemento soggettivo) e possono legittimare la condanna.
- Per contestare efficacemente la sussistenza dell'elemento soggettivo occorre produrre argomentazioni e prove specifiche che contrastino la ricostruzione probatoria dei giudici di merito; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- Le questioni interpretative già consolidate dalla giurisprudenza di legittimità difficilmente saranno rimesse alle Sezioni Unite se la Corte ritiene che l'orientamento sia pacificato; la mera esistenza di pronunce isolate non è sufficiente.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono puntare a profili concreti e specifici (es. valutazione di elementi positivi a favore dell'imputato non considerati) per ottenere accoglimento; la sola asserzione di eccesso è di norma insufficiente.
- Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di inammissibilità e delle relative conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) quando le censure sono generiche o si scontrano con orientamento consolidato.
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