Cassazione Penale, Sentenza n. 45509/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per plurime imputazioni: (1) associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per presunta appartenenza e ruolo direttivo in un "locale" di 'ndrangheta operante ad Anzio e Nettuno; (2) partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per importazione e spaccio di ingenti quantità di cocaina; (3) vari reati di detenzione/cessione e tentativo di importazione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza o genericità della prova della sua intraneità e del suo apporto direttivo, per l'assenza di prova della capacità intimidatoria e dell'effettiva esistenza del "locale" di 'ndrangheta nel territorio, per la mancata dimostrazione di un patto stabile nella fattispecie di narcotraffico e per l'insussistenza di elementi che giustificassero la qualificazione di tentativi o di reati-scopo, nonché per la mancata prova della finalità di agevolazione mafiosa (aggravante art. 416-bis.1).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, o critiche di merito non consentite in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione del tribunale del riesame che aveva fondato la gravità indiziaria su: dichiarazioni dei collaboratori, riscontri dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (incluso captatore informatico), servizi di osservazione e sequestri di stupefacente. La motivazione ha ricostruito la persistenza nel tempo di un "locale" di 'ndrangheta con capacità intimidatoria e gerarchia interna, nonché l'esistenza di una struttura autonoma e stabile dedita all'importazione e allo smercio di cocaina (anche con indicazioni su ruolo direttivo di Madaffari e apporto finanziario in uno specifico progetto di importazione di 258 kg). Il Tribunale ha considerato provato lo stato avanzato di un tentativo di importazione e la concreta partecipazione dell'imputato ai reati contestati. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a titolo di ammenda.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che per l'esistenza di un "locale" di 'ndrangheta in territorio non tradizionale non basta il collegamento con la casa madre: occorre che il metodo mafioso sia esteriorizzato e produca capacità di intimidazione, controllo sociale e penetrazione economico-politica; la decisione ha ritenuto sussistenti tali elementi.
L'aggravante che considera la agevolazione di associazione mafiosa è stata ritenuta desumibile dal complesso probatorio; la Corte ha poi rilevato che il ricorrente non ha interesse a impugnare l'aggravante separatamente laddove essa non incida sul 'quando' o 'come' della misura cautelare.
La norma sugli illeciti connessi al traffico di stupefacenti è stata interpretata come applicabile a una struttura stabile e autonoma dedita all'importazione e allo smercio di cocaina; sono stati valorizzati elementi quali ripartizione dei compiti, schemi ripetitivi, mezzi predisposti e supporto economico/legale fra i partecipanti.
I singoli reati di detenzione e cessione sono stati valutati in relazione al contesto associativo e alle intercettazioni; in alcuni casi la Corte ha ritenuto che fossero provati elementi idonei anche a qualificare tentativo di importazione ove lo stato di esecuzione risultasse avanzato e supportato da concreti esborsi e piani logistici.
Richiamata come norma procedurale che consente al Tribunale di Roma di intervenire sul provvedimento del GIP (ricorso ex art. 309 c.p.p.).
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su critiche generiche o di mero merito non siano ammissibili in cassazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata per la presunzione che giustifica l'applicabilità di termini massimi della misura cautelare quando sussistono indizi per reati di associazione di stampo mafioso e associazione per stupefacenti; ciò ha inciso sulla valutazione dell'interesse a impugnare l'aggravante.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Riferita agli adempimenti della cancelleria relativi all'esecuzione delle misure e dei provvedimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- In materia di associazione di tipo mafioso in territori non tradizionali non è sufficiente provare il mero collegamento con la 'casa madre': è necessario dimostrare l'esteriorizzazione del 'metodo mafioso' e la capacità di intimidazione e di condizionamento socio-economico del territorio.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sebbene singolarmente criticate dal difensore, possono essere valorizzate se risultano convergenti con riscontri oggettivi quali intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri.
- Per qualificare una struttura come associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) occorre evidenziare elementi di stabilità: ripartizione funzionale dei compiti, schemi ripetitivi di approvvigionamento, mezzi e strumenti predisposti, e sostegno economico/legale comune.
- La distinzione tra atti preparatori e tentativo si valuta sul grado di attuazione del piano criminoso: spese già sostenute, organizzazione logistica dettagliata e accordi concreti con fornitori possono far ritenere raggiunto uno stato avanzato idoneo a integrare il tentativo di importazione.
- In Cassazione le doglianze di merito o le richieste di rivalutazione delle prove sono spesso inammissibili: è necessario dimostrare errori di diritto o travisamenti della prova ben determinati e decisivi.
- Contestare un'aggravante speciale (es. agevolazione mafiosa) in cassazione richiede interesse concreto: se l'aggravante non incide sul 'quando' o 'come' della misura cautelare e la stessa misura è comunque giustificata da altri indizi gravi, l'impugnazione può essere inammissibile.
- Ricorsi che appaiono generici o che sollevano questioni di fatto prive di un confronto critico con la motivazione del giudice di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45422/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45424/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →