Sentenza n. 1316/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 13 all’elaborato scritto di diritto penale, e relativi verbali di correzione e valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, sostenendo che la valutazione negativa dell’elaborato scritto di diritto penale fosse affetta da violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento dei fatti e del contenuto dell’elaborato, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. In particolare, la commissione aveva motivato il voto di 13 affermando che l’elaborato presentasse una totale carenza di specificità dei motivi d’appello e che fosse stato sviluppato un unico motivo, privo di corrispondenza con le conclusioni. Il ricorrente ha invece dedotto che la prova contenesse tre distinti motivi, numerati e sviluppati secondo un ordine gradato: in via principale, la legittima difesa ex art. 52 c.p.; in via subordinata, l’ipotesi prevista dall’art. 55, comma 2, c.p.; in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione della pena, il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 2), e 62-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la reintegrazione in forma specifica mediante ammissione alle prove orali o, in subordine, il riesame della prova da parte di una diversa commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto di esclusione. Il Collegio ha escluso qualsiasi sindacato sul merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione quanto ai criteri di giudizio propriamente valutativi, come correttezza e chiarezza dell’elaborato. Tuttavia, dal raffronto diretto tra lo scritto e la motivazione del giudizio negativo è emerso un evidente errore di fatto: la commissione aveva attribuito all’elaborato contenuti palesemente diversi da quelli effettivamente presenti, affermando erroneamente che il candidato avesse formulato un unico motivo d’appello e che questo non corrispondesse alle conclusioni. Poiché lo scritto conteneva invece tre motivi distinti, esplicitamente rubricati, separatamente sviluppati e collegati alle rispettive conclusioni, il giudizio negativo risultava viziato sotto tale profilo. Il TAR ha quindi disposto il riesame della prova scritta da parte di altra sottocommissione, oppure della medesima con diversa composizione, precisando che l’accertamento dell’errore di fatto non implica una valutazione anticipata sulla sufficienza dell’elaborato né predetermina l’esito finale. Nelle more del riesame, il candidato deve essere ammesso con riserva al prosieguo delle prove d’esame. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La motivazione del provvedimento di valutazione deve rappresentare correttamente i presupposti di fatto e il contenuto dell’elaborato esaminato; l’erronea descrizione dello scritto integra un vizio rilevante della valutazione.
Richiamato quale oggetto del primo motivo dell’elaborato scritto, relativo alla causa di giustificazione della legittima difesa.
Richiamato quale oggetto del secondo motivo dell’elaborato scritto, relativo all’eccesso colposo nella legittima difesa.
Richiamato quale attenuante richiesta nel motivo subordinato di rideterminazione della pena.
Richiamato quale attenuante generica richiesta nel motivo subordinato di rideterminazione della pena.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice sugli aspetti tecnico-discrezionali della prova, ma può sindacare la valutazione quando essa muova da un travisamento obiettivo e verificabile del contenuto dell’elaborato.
- Sussiste un errore di fatto rilevante quando la motivazione del giudizio negativo attribuisce all’elaborato un contenuto diverso da quello effettivamente presente, ad esempio affermando l’esistenza di un solo motivo quando lo scritto ne contiene più di uno distintamente formulati.
- Il travisamento del contenuto della prova vizia il giudizio di non ammissione e impone il riesame dell’elaborato, senza che il giudice possa anticipare la valutazione sulla sua sufficienza o predeterminare l’esito della rinnovata correzione.
- Il riesame di una prova concorsuale viziata da errore di fatto può essere demandato a una diversa commissione o alla medesima commissione in diversa composizione; nelle more, il candidato può essere ammesso con riserva al prosieguo della procedura selettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →