Sentenza del 14/09/2016 n. 18013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 1998, maggiori ricavi alla società e conseguenti maggiori redditi di partecipazione alle socie, sulla base di processi verbali di constatazione e documentazione extracontabile, inclusa la cosiddetta contabilità in nero. Dopo l'annullamento degli avvisi da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma da parte della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia ha impugnato le decisioni lamentando vizi di motivazione e, in un ricorso, la violazione delle norme sull'efficacia indiziaria della documentazione extracontabile. La Corte ha però rilevato preliminarmente la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti relativi alle socie, ma ha dichiarato la nullità dei giudizi d'appello e delle relative sentenze, perché la controversia riguardava unitariamente la società di persone e tutti i soci e questi soggetti non avevano partecipato congiuntamente allo stesso giudizio. Il precedente procedimento relativo alla società era stato dichiarato estinto per condono, ma ciò non estendeva automaticamente i suoi effetti alle socie. Le sentenze impugnate sono state cassate e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini gli appelli e regoli anche le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione di legge
Sono i motivi invocati dall'Agenzia delle Entrate per denunciare vizi delle sentenze regionali, ma la Corte non li ha esaminati perché ha rilevato prima la nullità processuale.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011
Il condono definito dalla società di persone non produce automaticamente effetti nei confronti dei singoli soci, i quali devono essere valutati autonomamente, ferma la relazione tra reddito sociale e reddito imputato per partecipazione.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla rilevanza della documentazione extracontabile e dei processi verbali di constatazione, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Art. 111, comma 2, Costituzione
ragionevole durata del processo
La riunione dei procedimenti può evitare una nuova dichiarazione di nullità quando consente di ricostituire effettivamente il contraddittorio senza inutili formalità.
Artt. 6 e 13 CEDU
Sono richiamati come fondamento del diritto a un processo equo e di ragionevole durata.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua automatica imputazione ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di uno dei soggetti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La riunione dei ricorsi in Cassazione può evitare il rinvio per nullità solo se i procedimenti hanno la stessa causa, le stesse difese, sono stati trattati simultaneamente e hanno prodotto decisioni sostanzialmente identiche; la mera connessione o il richiamo reciproco tra sentenze non è sufficiente.
- Il condono ottenuto dalla società di persone non si estende automaticamente ai soci: la posizione di ciascun socio resta autonoma, pur dovendosi considerare il collegamento logico ed economico tra reddito sociale e reddito di partecipazione.
- Quando la Cassazione rileva una nullità processuale, può cassare la sentenza senza esaminare le contestazioni di merito, rinviando la causa al giudice competente in diversa composizione.
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