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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19704/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di un corrispettivo di 184.000 euro dovuto per un incarico di consulenza conferito nell'ambito della realizzazione di opere infrastrutturali strumentali al grande evento G8 alla Maddalena. Dopo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sia in primo grado sia in appello, la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione. Con il secondo motivo, rimasto da esaminare dopo il rigetto del primo da parte delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'ordinanza PCM e dell'art. 1, comma 422, della L. n. 147/2013, sostenendo che l'ordinanza sopravvenuta avrebbe disposto la successione nei rapporti contrattuali in corso, con trasferimento delle funzioni al Presidente della Regione Sardegna e all'ANAS. Secondo la ricorrente, la legittimazione passiva si sarebbe dovuta ritenere trasferita a tali soggetti, e la circostanza che la prestazione professionale fosse già stata conclusa prima dell'ordinanza non sarebbe stata rilevante, perché la successione avrebbe riguardato i rapporti contrattuali in corso indipendentemente dal completamento o meno dell'attività prestata.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che la cessione di un contratto d'opera professionale non può essere realizzata mediante mera trasmissione di documenti o elaborati progettuali, poiché questi costituiscono solo il frutto della prestazione, né può avvenire quando una parte abbia già integralmente eseguito la propria prestazione. Richiamando il principio generale dell'art. 1406 c.c., la Corte ha precisato che la successione nel contratto presuppone rapporti ancora non esauriti; se la prestazione è già stata completata, non vi è più un contratto "in corso", ma al più la possibilità di cessione del credito o accollo del debito già maturato. Poiché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, senza contestazioni utili in cassazione, che la prestazione della società era già conclusa alla data dell'ordinanza, la pretesa successione contrattuale non poteva riguardare quel rapporto. Il ricorso è stato dunque rigettato e la Presidenza del Consiglio è stata condannata alle spese; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto è la regola generale in materia di successione contrattuale e ha per oggetto il trasferimento dell'intero complesso unitario di posizioni attive e passive derivanti dal contratto; presuppone quindi che le prestazioni non siano integralmente eseguite.

  • art. 1, comma 422, L. n. 147/2013

    Richiamato dalla ricorrente come base della pretesa successione nei rapporti contrattuali connessi agli interventi, ma ritenuto inidoneo a superare il limite derivante dall'avvenuta integrale esecuzione della prestazione.

  • O.P.C.M. n. 3869 del 2010

    Ordinanza invocata dalla ricorrente per sostenere la successione nei rapporti; la Corte osserva che essa non può comprendere un contratto d'opera professionale già eseguito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo unificato, non applicabile nel caso delle Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • La cessione del contratto presuppone un rapporto ancora in corso: se la prestazione di una parte è già stata integralmente eseguita, non è configurabile successione nel medesimo contratto, ma soltanto eventuale cessione del credito o accollo del debito relativo alla prestazione già resa.
  • La mera trasmissione di documenti, elaborati o risultati di una prestazione professionale non equivale alla cessione del contratto d'opera professionale, perché tali elementi rappresentano il frutto dell'attività svolta e non il rapporto contrattuale in sé.
  • Quando un provvedimento amministrativo disciplina la successione nei rapporti contrattuali in corso, esso non può essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere contratti già esauriti per integrale esecuzione della prestazione.
  • In sede di legittimità, un accertamento di fatto sulla conclusione della prestazione, se non specificamente e utilmente censurato, è decisivo nel negare la configurabilità di una successione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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