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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17988/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza sostenendo la sussistenza di "nuove prove" consistenti nell'omesso rilievo della prescrizione del reato prima della sentenza di condanna. In particolare si eccepiva che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., e che la corretta esclusione della recidiva avrebbe determinato il decorso della prescrizione con conseguente estinzione del reato (art. 648 c.p. posto in continuazione con l'art. 55 d.lgs. n.231/2007). In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge per non aver valutato la documentazione probatoria prodotta e per avere la Corte di appello anticipato il merito nel dichiarare inammissibile l'istanza di revisione (rilevati vizi ai sensi degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione poiché manifestamente infondato e non consentito. Ha ritenuto che il primo motivo fosse aspecifico e generico, privo di puntuale richiamo documentale, e che la Corte di appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui non è ammissibile, in sede di revisione, far valere per la prima volta una causa estintiva per prescrizione non dedotta né tempestivamente rilevata nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre confermato che la richiesta di revisione non può essere utilizzata per riaprire questioni di merito già decise e che il novum invocato non era idoneo a consentire l'esito di proscioglimento previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. Sono state richiamate interpretazioni consolidate sul calcolo del tempo di prescrizione in presenza di recidiva reiterata (calcolo del tempo necessario, aumenti di due terzi, ecc.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (comma quarto)

    La recidiva reiterata (recidiva qualificata) incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere (aumentando la durata del termine) e sulla proroga del termine in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio per escludere la tesi difensiva.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato contestato in continuazione con l'art. 55 d.lgs. n.231/2007; la possibilità di estinzione per prescrizione è stata esaminata alla luce della ricorrenza o meno della recidiva.

  • art. 55 d.lgs. n.231/2007

    Richiamato per la contestazione in continuazione con il reato previsto dall'art. 648 c.p.; non rileva direttamente sul regime della revisione ma sul complesso fattuale-penalistico oggetto del calcolo della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata nel contesto del calcolo del tempo necessario a prescrivere: la Corte ha applicato i criteri consolidati per la determinazione della durata in relazione alla pena ed alle aggravanti.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per la maggiore proroga del termine di prescrizione in presenza di recidiva reiterata e atti interruttivi; la Corte ha ricordato l'aumento previsto per determinare il termine massimo.

  • art. 630 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo viziato da aspecificità e quindi non idoneo a impugnare il provvedimento impugnato.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b)

    Richiamato nella contestazione della motivazione di merito; la Corte ha ritenuto che la deduzione non abbia offerto un concreto confronto con la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola l'inammissibilità della revisione quando le ragioni dedotte sono manifestamente inidonee; la Corte ha confermato che la fase preliminare di ammissibilità richiede che il novum sia idoneo a determinare gli esiti indicati dall'art. 631.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Individua gli esiti possibili del giudizio di revisione (es. proscioglimento); la Corte ha ricordato che l'ammissibilità dell'istanza di revisione dipende dalla potenzialità del 'novum' di condurre a tali esiti.

  • art. 465 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina applicabile nella fase di giudizio di revisione dopo l'eventuale ammissione; la Corte ha sottolineato la distinzione tra vaglio di ammissibilità e successivo giudizio pieno.

  • art. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme relative a cause di proscioglimento; la Corte ha osservato che il novum può anche consistere in elementi che determinano una causa di proscioglimento (comprese cause estintive), ma ciò non autorizza a dedurle per la prima volta in revisione se potevano essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha sinteticamente richiamato i motivi entro i limiti necessari per la decisione.

Massime di principio

  • La revisione non è uno strumento per dedurre per la prima volta una causa estintiva (come la prescrizione) che non sia stata tempestivamente rilevata nel giudizio di merito; tali censure vanno sollevate nei gradi ordinari.
  • Perché un 'novum' sia ammesso in sede di revisione deve trattarsi di elemento realmente nuovo, non semplicemente di una diversa lettura o di una mancata allegazione/prova che poteva essere prodotta o eccepita nel processo originario.
  • Le istanze di revisione devono essere specifiche e corredate da documentazione probatoria puntuale; la genericità e l'aspecificità determinano l'inammissibilità per non autosufficienza del motivo.
  • La recidiva qualificata (art. 99 c.p.) incide sul calcolo del termine di prescrizione: la sua presenza allunga sia il tempo necessario a prescrivere sia la proroga del termine in caso di atti interruttivi (calcoli incrementali come i due terzi devono essere considerati).
  • La fase preliminare di ammissibilità della revisione valuta la potenzialità del 'novum' di condurre a un esito di proscioglimento ex art. 631 cod. proc. pen.; se tale potenzialità è manifestamente assente, l'istanza è inammissibile.
  • Se si intende far valere la prescrizione quale causa estintiva, è prudente e spesso necessario sollevarla già nel processo di merito (prima o in appello) o dimostrare inequivocabilmente che l'elemento posto a fondamento è emerso solo dopo il giudizio e non poteva essere acquisito con diligenza.
  • L'uso della revisione per correggere omissioni o carenze difensive nel processo ordinario è limitato: la revisione è un rimedio straordinario e non un mezzo per 'rimettere in termini' questioni non dedotte nel processo che si chiede di rivedere.

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