Cassazione Civile, Ordinanza n. 20462/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di un lavoratore di ottenere il riconoscimento di un credito per trattamento di fine rapporto, fondato sull’assunto che il rapporto fosse subordinato e a tempo indeterminato in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto. Il giudice di rinvio aveva però rigettato la domanda ritenendo non provati due presupposti: la definitività/passaggio in giudicato della sentenza presupposta e la messa in mora del datore di lavoro. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che esistesse un giudicato implicito sulla natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto, desumibile da un’attestazione della cancelleria della Corte d’appello relativa alla cancellazione dal ruolo del giudizio; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la prova dell’offerta delle prestazioni lavorative dopo la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che l’attestazione della cancelleria, limitata a dar conto della cancellazione dal ruolo del giudizio ex art. 309 c.p.c., fosse mezzo equipollente idoneo a provare il passaggio in giudicato della sentenza invocata, anche perché il ricorrente non aveva dimostrato che al processo si applicasse il testo novellato degli artt. 181 e 309 c.p.c. introdotto dal d.l. n. 112/2008. Ne ha tratto la conseguenza che, in difetto di esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, non poteva ritenersi formato il giudicato formale e sostanziale sulla sentenza presupposta. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa o cattiva valutazione di singoli elementi istruttori; inoltre, in assenza della prova del giudicato sulla sentenza presupposta, l’accertamento sull’offerta delle prestazioni risultava comunque non decisivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dedotta non è stata ravvisata: la parte che invoca il giudicato deve provarne l’esistenza, ma nel caso concreto la prova offerta non è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione dell’art. 324 c.p.c.
Il certificato del cancelliere è il mezzo tipico per attestare il passaggio in giudicato, ma la Corte precisa che possono valere anche mezzi equipollenti; nel caso concreto, però, l’attestazione prodotta non è stata considerata equipollente sufficiente.
La mera cancellazione della causa dal ruolo non prova, di per sé, il giudicato della sentenza; occorre distinguere tra cancellazione e estinzione del processo.
Nel testo novellato applicabile ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008, la duplice diserzione delle parti può condurre all’immediata estinzione del processo; ma tale disciplina non può presumersi senza dimostrare la data di instaurazione del giudizio.
Richiamato per la riforma processuale che ha modificato gli artt. 181 e 309 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 50 come base della disciplina novellata in tema di cancellazione e estinzione del processo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è configurabile solo in presenza di un fatto storico decisivo non esaminato, non quando si censuri la valutazione delle prove o l’omissione di singoli elementi istruttori.
È richiamato come fonte della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamata per la disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Chi invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di provarlo; la prova può essere fornita anche con mezzi equipollenti al certificato del cancelliere, ma la semplice attestazione della cancellazione della causa dal ruolo non basta, se non consente di desumere con certezza l’estinzione o la definitività del giudizio.
- La cancellazione della causa dal ruolo non equivale automaticamente a giudicato della sentenza: occorre distinguere tra cancellazione, eventuale estinzione del processo e formazione del giudicato formale e sostanziale.
- La disciplina processuale sulla cancellazione dal ruolo e sull’estinzione per doppia diserzione va applicata solo se risulta la data di instaurazione del giudizio e dunque l’applicabilità del testo novellato degli artt. 181 e 309 c.p.c.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
- Quando manca la prova del presupposto processuale o sostanziale su cui si fonda la pretesa, le ulteriori censure sulla valutazione di singoli fatti possono risultare assorbite o comunque non decisive.
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