Cassazione Civile, Ordinanza n. 15842/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha agito lamentando che, in un'area comune del complesso immobiliare originariamente destinata a verde e svago, l'amministratore avesse fatto eseguire senza preventiva autorizzazione assembleare opere di disboscamento, sostituzione di pedane in legno con piattaforme in cemento armato e collocazione di una casetta di legno adibita a vendita di gelati, bibite e prodotti dolciari, con allacciamenti elettrico, idrico e fognario. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità dei lavori e di ripristino. In appello il condominio aveva ottenuto la riforma della decisione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., trattandosi di sostituzione di strutture preesistenti e di interventi non idonei a mutare la destinazione dell'area, e aveva inoltre valorizzato successive delibere assembleari di approvazione e ratifica dei lavori. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo e sulle impugnazioni, sostenendo che la sentenza di appello fosse stata resa nei confronti di un soggetto, il condominio, mai evocato in giudizio, poiché la domanda sarebbe stata proposta contro l'amministratore in proprio; 2) violazione dell'art. 1120 c.c., per avere escluso la natura innovativa delle opere, che avrebbero invece alterato definitivamente l'area verde; 3) violazione degli artt. 1120, 1130, 1136 e 1399 c.c., per avere ritenuto sanabile con ratifica assembleare l'assenza di una delibera preventiva autorizzativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché inammissibile: la questione della legittimazione passiva e della riferibilità della domanda era già stata decisa in primo grado e, pertanto, avrebbe dovuto essere riproposta mediante appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che non ogni modifica della cosa comune integra innovazione ex art. 1120 c.c., ma solo quelle che alterano l'entità sostanziale del bene o ne mutano la destinazione originaria; ha inoltre rilevato che la valutazione sulla concreta sussistenza dell'innovazione è rimessa al giudice di merito e non era sindacabile nei limiti del motivo articolato. È stata condivisa anche la conclusione sulla ratifica, poiché l'assemblea aveva successivamente approvato i lavori e manifestato più volte la volontà di mantenere e sviluppare l'area con finalità ricreative, con deliberazioni adottate a maggioranza superiore a quella richiesta per le innovazioni. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire o resistere del condominio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle impugnazioni.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'appello.
La Corte ha ribadito che la mera riproposizione delle eccezioni è sufficiente solo se la questione non sia stata esaminata, neppure indirettamente, dal primo giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto circa la sussistenza di un'innovazione condominiale.
Richiamato nel fatto come norma asseritamente violata per l'esecuzione delle opere sulle parti comuni.
L'innovazione ricorre solo quando la modificazione della cosa comune ne alteri l'entità sostanziale o muti la destinazione originaria; la sostituzione di pedane e la realizzazione di un piccolo chiosco, se compatibili con l'uso ricreativo dell'area, non integrano innovazione vietata.
Richiamato nel terzo motivo in tema di poteri e funzioni dell'amministratore.
Richiamato per la disciplina delle maggioranze assembleari necessarie per le deliberazioni condominiali.
Richiamato dal ricorrente in tema di ratifica dell'operato dell'amministratore; la Corte ha ritenuto comunque efficace la successiva approvazione assembleare dei lavori.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di condominio, integra innovazione soltanto la modificazione materiale della cosa comune che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; non è sufficiente qualsiasi intervento o sostituzione di elementi preesistenti.
- La qualificazione di un'opera condominiale come innovazione è accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- La mancata deduzione in appello mediante gravame incidentale di una questione già esaminata e respinta dal primo giudice rende inammissibile la mera riproposizione della relativa eccezione.
- La successiva approvazione assembleare di lavori posti in essere dall'amministratore può valere come ratifica dell'operato, se espressa con le maggioranze richieste e se coerente con la volontà condominiale di mantenere l'intervento sulle parti comuni.
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